Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15456/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, limitatamente alla confisca dell'autovettura Alfa Romeo, disposta nella sentenza del G.I.P. del 15/11/2023. Il ricorrente ha dedotto che il veicolo era di esclusiva proprietà e disponibilità della convivente/moglie Sara Facchini (terza estranea ai reati), documentando contratto di acquisto e polizza assicurativa intestati alla Facchini, e censurando la confisca come frutto di una mera presunzione di disponibilità in capo all'imputato non suffragata da atti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione. La Corte ha ritenuto che l'imputato non titolare del bene sequestrato non può proporre impugnazione della confisca già pronunciata in sede di giudicato: il terzo che intenda rivendicare la proprietà del bene sottratto deve agire mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Di conseguenza il provvedimento di confisca e la sentenza di merito restano efficaci. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella scelta dell'impugnazione, a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. (In primo grado il G.I.P. aveva applicato la pena di 1 anno e 2 mesi e 600 euro di multa e disposto confisca per equivalente ex art. 474-bis cod. pen., fino a euro 226.750, includendo il veicolo.)

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il disposto della sentenza di merito (applicazione della pena in sede di patteggiamento), citata perché la decisione di primo grado è stata resa ai sensi di tale articolo.

  • art. 474 cod. pen.

    Articolo indicato come uno dei reati per i quali il ricorrente è stato ritenuto responsabile; usato per definire il contenuto dell'imputazione nella sentenza impugnata.

  • art. 648 cod. pen.

    Altro articolo penale richiamato tra i reati ascritti al ricorrente nella sentenza di merito.

  • art. 474-bis cod. pen.

    Norma richiamata come base per la confisca per equivalente; la confisca è stata ordinata sino alla concorrenza del valore indicato (euro 226.750) e ha incluso beni nella disponibilità dell'imputato.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione giurisprudenziale: il soggetto non titolare del bene oggetto di sequestro può teoricamente proporre richiesta di riesame del sequestro, ma solo se sussiste un interesse concreto e attuale corrispondente al risultato previsto (ossia la restituzione tramite dissequestro).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'applicazione delle conseguenze processuali dell'inammissibilità: condanna al pagamento delle spese del procedimento e, valutati profili di colpa, applicazione di una sanzione (somma a favore della cassa delle ammende).

Massime di principio

  • Chi non è proprietario o titolare del bene sottoposto a sequestro/confisca ha interesse processuale all'impugnazione solo se tale interesse è concreto e diretto al conseguimento del risultato previsto (in genere la restituzione mediante dissequestro); altrimenti l'impugnazione è inammissibile.
  • Dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna con confisca, il terzo che si ritenga titolare del bene deve agire mediante incidente di esecuzione per ottenere la revoca della confisca o la restituzione; non è la via dell'impugnazione ordinaria del condannato il canale adeguato per la tutela del terzo proprietario.
  • La confisca per equivalente ex art. 474-bis cod. pen. può colpire beni nella disponibilità dell'imputato sino alla concorrenza del valore stabilito; la mera comproprietà o disponibilità apparente può essere valutata ai fini della confisca, ma la contestazione della titolarità reale del bene richiede il corretto rimedio processuale da parte del terzo.
  • Documentazione privata (contratti di acquisto, polizze assicurative) che dimostra la titolarità di un terzo non impedisce automaticamente la confisca disposta nei confronti dell'imputato, salvo che il terzo non eserciti gli strumenti processuali adeguati nei termini e con la forma previsti (es. incidente di esecuzione).
  • Impugnazioni manifestamente prive di interesse concreto possono comportare conseguenze economiche aggiuntive per il ricorrente (spese processuali e penalità alla cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella scelta di proporre il ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.