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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34083/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Nel giudizio a quo il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con due motivi: con il primo ha dedotto che il decreto di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato, lamentando che il giudice di merito avesse ritenuto tardiva l’opposizione senza prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento; con il secondo ha censurato la mancata considerazione dell’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della procura, secondo cui non vi sarebbe mai stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria del tribunale. La Corte ha esaminato congiuntamente le censure e ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso difettava dell’esposizione sommaria dei fatti di causa; inoltre ha ritenuto comunque infondate/inammissibili le doglianze perché il provvedimento poteva considerarsi portato nella sfera di conoscibilità del destinatario tramite annotazione di 'visto PM', e perché l’opposizione era stata comunque proposta oltre il termine di 30 giorni e anche oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che mancasse l’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio sufficiente a fondare l’inammissibilità; ha inoltre osservato che, nel merito, la decisione del tribunale era corretta perché la comunicazione del decreto poteva avvenire in forma equipollente idonea a garantire l’effettiva conoscenza, come nel caso dell’annotazione 'a visto PM' nel fascicolo, e perché l’opposizione era stata proposta oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, sia per la qualità del ricorrente quale organo propulsore dell’azione giurisdizionale, sia perché l’intimato non ha svolto difese. È stato infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    Richiamato come base del procedimento camerale e della proposta del relatore.

  • artt. 136 e 702-bis c.p.c.

    combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.

    La comunicazione del provvedimento può essere assicurata anche in forma equipollente rispetto alle modalità previste da tali disposizioni, purché sia garantita l’effettiva conoscenza al destinatario.

  • art. 327 c.p.c.

    termine 'lungo' di cui all’art. 327 c.p.c.

    Si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio; l’opposizione proposta oltre tale termine è tardiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità dell’impugnazione vanno verificati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 702-quater c.p.c.

    ordinanze conclusive del procedimento sommario di cognizione pronunciate ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. che non siano state comunicate o notificate

    Richiamato in via comparativa per confermare l’applicabilità del termine lungo ai provvedimenti decisori non comunicati o notificati.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché tale requisito è essenziale per la sua intelligibilità.
  • La comunicazione di un provvedimento può avvenire anche mediante modalità equipollenti rispetto a quelle formalmente previste, purché sia garantita la concreta conoscenza del destinatario.
  • Quando un provvedimento decisorio non sia stato notificato o comunicato, l’impugnazione resta comunque soggetta al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione del provvedimento.
  • La mera allegazione di disfunzioni organizzative interne all’ufficio destinatario non è sufficiente a escludere la conoscenza del provvedimento, se dagli atti risulta un comportamento o un’annotazione idonei a portarlo nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, deve essere verificata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • Il pubblico ministero, quando agisce come organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannato alle spese del giudizio di legittimità, anche in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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