Cassazione Penale, Sentenza n. 30709/2022 del 04/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP di Brindisi che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p., deducendo che l'ordinanza del GIP era una mera riproduzione della richiesta del P.M. e quindi priva di autonoma motivazione; 2) violazione degli artt. 273 e 192 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla insufficiente gravità indiziaria, sostenendo che i tracciati GPS, i tabulati telefonici e le intercettazioni erano neutri o inidonei a fondare la misura e che la contestazione di più cessioni si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni di un unico soggetto; 3) violazione degli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 274 lett. c) c.p.p., lamentando l'assenza dell'attualità delle esigenze cautelari, atteso che successivamente ai fatti non erano emerse rilevanze a carico del ricorrente e la prognosi di recidiva era negativa.
La decisione
La Corte ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione poiché il difensore ha dichiarato che il ricorrente era stato rimesso in libertà e che l'interesse si limitava al solo motivo sulla sussistenza dei gravi indizi. Richiamando l'art. 568 comma 4 c.p.p. e la giurisprudenza di legittimità sulle carenze sopravvenute di interesse, la Corte ha ritenuto che la revoca della misura cautelare aveva esaurito l'interesse del ricorrente all'impugnazione e che non era stata svolta specifica e motivata deduzione circa l'interesse a una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese processuali né sulla condanna alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
"per proporre impugnazione è necessario avervi interesse"
La Corte interpreta la norma nel senso che l'interesse all'impugnazione deve essere attuale e concreto; la revoca della misura cautelare fa venir meno tale interesse, determinando l'inammissibilità del ricorso salvo specifica deduzione motivata circa l'interesse a perseguire la pronuncia per finalità future (es. istanza di riparazione)
art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per censurare la mancata autonoma motivazione dell'ordinanza del GIP (mera riproduzione della richiesta del P.M.). Nel provvedimento esaminato la questione è stata esposta come motivo di impugnazione, ma la Corte non ha deciso nel merito a causa della sopravvenuta carenza d'interesse
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 192 c.p.p. in relazione al vizio di motivazione e alla valutazione del quadro indiziario; anche su questo punto la Corte non si è pronunciata nel merito per sopraggiunta carenza d'interesse
Invocato dal ricorrente in relazione ai criteri di valutazione delle prove e degli indizi; la Corte non ha esaminato il merito della censura per sopravvenuta mancanza di interesse
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato nella censura sull'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che, benché sia stato prospettato il venir meno delle esigenze cautelari, la questione non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza d'interesse
Norma sostanziale che disciplina i reati in materia di stupefacenti e costituiva il titolo di accusa per la misura cautelare applicata; la sua menzione identifica la fattispecie penalmente rilevante ma la Corte non ha esaminato le censure relative alla sussistenza degli indizi
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Norma richiamata dalla difesa per chiedere la trattazione orale del ricorso; la richiesta era stata formulata ma la trattazione del merito non è avvenuta per sopravvenuta carenza d'interesse
Massime di principio
- La revoca della misura cautelare personale (e la conseguente liberazione dell'indagato) può determinare la sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione della decisione cautelare, rendendo il ricorso inammissibile per mancanza di interesse attuale e concreto.
- Per mantenere l'interesse all'impugnazione anche dopo la cessazione della misura cautelare (ad esempio al fine di ottenere in futuro una pronuncia utile per la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione), è necessario che il ricorrente formuli in modo specifico e motivato tale finalità nel ricorso, evidenziando il pregiudizio concreto derivante dal mancato accoglimento.
- Se l'interesse sopraggiunto viene meno per causa non imputabile al ricorrente (es. revoca della misura da parte dell'autorità giudiziaria), il giudice non provvede sulla fondatezza delle censure sostanziali e non impone normalmente la condanna alle spese o alla Cassa delle Ammende.
- Le censure sulla motivazione dell'ordinanza cautelare (es. mera riproduzione della richiesta del P.M.) e sulla insufficiente gravità indiziaria restano rilevanti ma devono essere decise sul piano del merito solo se l'interesse all'impugnazione persiste; in assenza di interesse attuale il giudice di legittimità si limita a dichiarare l'inammissibilità.
- Il difensore che intende preservare la possibilità di ottenere una pronuncia utile per finalità successive (riparazione) dovrebbe dedurre espressamente e motivatamente tale interesse nel ricorso e, se possibile, mantenere attive le ragioni dell'impugnazione fino alla decisione.
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