Cassazione Penale, Sentenza n. 18820/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva) relativa a cessione/sottrazione di elementi dell'azienda fallita Tosco Nord Trasporti s.r.l. (avviamento, clientela, maestranze, automezzi). Il ricorrente contestava: 1) l'inconfigurabilità della distrazione dell'avviamento e della clientela; 2) l'assenza di distrazione delle maestranze in quanto i trasferimenti sarebbero avvenuti dopo lo scioglimento e per necessità occupazionali; 3) l'assenza di distrazione degli automezzi, contestando la valutazione dei prezzi e sostenendo che il mancato pagamento non integra distrazione e che alcuni mezzi erano riscattati in leasing. Inoltre, deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge (art. 216 L.F., normativa settoriale, art. 192 c.p.p.) e, con secondo motivo, contestava il trattamento sanzionatorio chiedendo una maggiore riduzione della pena alla luce delle attenuanti generiche e dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la ricostruzione della bancarotta distrattiva, fondata su plurime condotte depauperative (trasferimento di commesse, utilizzo degli autisti e dei mezzi da parte della nuova società già prima del fallimento, cessioni di mezzi in concomitanza con la messa in liquidazione), sia supportata da valutazione probatoria e testimonianze e non suscettibile di revisione in sede di legittimità. Ha inoltre giudicato congrua e sufficientemente motivata la rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello, che aveva riconosciuto attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, e ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216 L.F.
Norma richiamata in rapporto alla fattispecie di bancarotta (in particolare bancarotta patrimoniale per distrazione); applicata per valutare la configurabilità della distrazione di elementi aziendali (avviamento, clientela, cespiti).
Riferimento procedurale relativo ai vizi di motivazione e alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che le doglianze attinenti alla valutazione probatoria siano sindacabili limitatamente ai profili di diritto e che non sussistano vizi che impongano annullamento.
art. 219 cod. pen. (circostanza aggravante)
L'aggravante contestata è stata esaminata ma, nel giudizio di merito, è stata esclusa; la Corte d'appello ha però riconosciuto attenuanti generiche equivalenti nella determinazione della pena.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte di cassazione ha richiamato la discrezionalità del giudice nel graduare la pena purché sia dato conto dell'impiego dei criteri di cui a questa norma.
art. 20 L. 298/1974 e decreto 291/2011 (normativa settoriale trasporti)
Norme settoriali richiamate dal ricorrente per sostenere che la nuova società non poteva operare e che pertanto non vi sarebbe stata distrazione; la Corte ha considerato tali profili ma ha ritenuto prevalenti gli elementi fattuali che dimostrano il trasferimento dei rapporti e dei mezzi prima e in occasione della messa in liquidazione.
Massime di principio
- La configurabilità della "distrazione" nell'ambito della bancarotta patrimoniale va valutata globalmente: il trasferimento congiunto di clientela, maestranze, mezzi e ricavi a una società neocostituita nella fase anteriore o concomitante alla liquidazione/fallimento è elemento fortemente indiziario di distrazione.
- La mera circostanza che l'acquirente non abbia pagato il prezzo non esclude la condotta distrattiva: l'uso continuativo degli asset ceduti e l'onere dei costi a carico della fallita costituiscono indici di depauperamento del patrimonio.
- Anomalie gestionali/contabili e testimonianze che attestano la prosecuzione delle attività tramite la nuova società prima del fallimento (es. incasso dei ricavi da parte della nuova società e sostenimento dei costi dalla fallita) rafforzano l'ipotesi di distrazione.
- Le valutazioni del giudice di merito su fatti e prove non sono sindacabili in Cassazione se non per profili di diritto e vizi logico-giuridici: la strategia difensiva basata su una diversa rilettura integrale dei fatti difficilmente otterrà accoglimento in sede di legittimità.
- Nelle contestazioni sulla misura della pena, la determinazione resta nella discrezionalità del giudice di merito purché sia documentato l'uso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; deduzioni meramente critiche sulla graduazione della pena hanno scarse possibilità di successo in Cassazione.
- Per difendersi efficacemente in casi simili è essenziale documentare temporizzazione e modalità dei trasferimenti (date, contratti, pagamenti, rapporti con i clienti, fatturazione), dimostrare l'assenza di continuità operativa o l'esistenza di cause esterne che giustifichino le scelte gestionali, e contestare tecnicamente le ricostruzioni econometriche o le perizie sui valori dei cespiti.
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