Sentenza n. 3516/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e adozione di idonea misura cautelare - per quanto di ragione, della “non idoneità” alla prova scritta (“non superata”) riportata sul test, caricato in data 28/10/2025 all’interno dell'area riservata della piattaforma “Concorsi Smart” della parte ricorrente come riportato sull’aggiornamento sul sito InPA del 29/10/2025, relativo al codice 02 (2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria) del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n.2600 unità nell’area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria” di cui al Bando del 30/07/2025, lesivo laddove la prova non è stata superata con il punteggio di 20/30 inferiore alla sufficienza di 21/30 per la presenza di errori nei quesiti n. 6 e n. 21 del proprio questionario; - per quanto di ragione, del Bando di concorso pubblicato sul INPA in data 30/07/2025 con cui la Commissione RIPAM ha indetto, per conto del Ministero della giustizia, il menzionato concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento e la condanna dell’interesse in capo alla parte ricorrente all’annullamento dei quiz n. 6 e n. 21 contestati con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al test; e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con l’aggiunta di + 1 punto per ogni quesito (pari a +0,75 per la risposta corretta +0,25 per l’eliminazione della penalità comminata come le due risposte errate), che le permetterebbe di superare la soglia di sufficienza (21/30) e rientrare nella graduatoria finale di merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito di non idoneità alla prova scritta di un concorso pubblico, fondato sul punteggio di 20/30, nonché, per quanto lesivo, il bando di concorso, con riferimento ai quesiti nn. 6 e 21
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti organizzatori del concorso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta relativa al profilo di assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, deducendo l’illegittimità dei quesiti nn. 6 e 21 e chiedendo l’annullamento degli stessi, la rivalutazione del punteggio e l’attribuzione di un punto aggiuntivo per ciascun quesito, così da superare la soglia di 21/30. Ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge, violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità ed erroneità dei presupposti. Quanto al quesito n. 6, relativo alla prorogabilità del termine per l’assunzione delle funzioni di magistrato, il ricorrente sosteneva che la risposta indicata dall’Amministrazione come corretta fosse erronea o comunque ambigua, alla luce di modifiche normative e di una circolare ministeriale del 2022, e lamentava l’uso non univoco del termine “proroga”. Quanto al quesito n. 21, relativo alle pagine comprese tra l’ultima pagina del quinto volume e la prima pagina dell’ottavo volume di un’enciclopedia, il ricorrente sosteneva che nessuna delle risposte fosse corretta, poiché il risultato sarebbe stato 1.200 pagine, oppure 2.400 soltanto considerando erroneamente i volumi come composti da fogli anziché da pagine. Le Amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione relativa al difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che tale Ministero, quale Amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, non sia estraneo alla procedura, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti contestati. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quiz e nella valutazione delle risposte, sindacabile soltanto in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza della risposta prescelta o adeguata prova, almeno indiziaria, dell’arbitrarietà o illogicità della soluzione. Ha tuttavia ribadito che, nei test a risposta multipla, il quesito deve essere chiaro, completo e non ambiguo e deve prevedere una sola risposta univocamente corretta, non potendo sottoporre il candidato alla scelta della risposta meno errata. Il motivo relativo al quesito n. 6 è stato respinto perché il quesito richiamava espressamente il regio decreto n. 12/1941 e la risposta corretta coincideva con l’art. 10 di tale decreto, secondo cui il termine per l’assunzione delle funzioni dei magistrati non può essere prorogato per alcuna ragione. La circolare ministeriale del 2022 è stata ritenuta inconferente, poiché riguardava il diverso istituto del posticipato possesso nelle nuove funzioni da parte di magistrati già immessi in possesso e trasferiti ad altra sede o incarico. È stato inoltre ritenuto pertinente l’uso del termine “proroga”, poiché riproduceva la terminologia legislativa. Anche il motivo relativo al quesito n. 21 è stato respinto. Considerando la disposizione ordinaria dei volumi, con il dorso rivolto verso l’esterno, l’ultima pagina del quinto volume si trova a sinistra e la prima pagina dell’ottavo a destra; occorreva quindi computare le pagine dei volumi dal quinto all’ottavo, per un totale di 2.400 pagine. L’argomento fondato sulla distinzione tra pagina e foglio è stato giudicato non pertinente. Il ricorso è stato quindi definitivamente respinto con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Il Tribunale amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata in sede camerale, previo avviso alle parti e accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
Il ricorrente ne aveva invocato l’applicazione per ottenere la condanna dell’Amministrazione alla rivalutazione del punteggio; la domanda è stata respinta insieme alla domanda principale.
art. 97, comma 2, Cost.
Il principio di buon andamento dell’amministrazione giustifica anche, secondo il richiamo giurisprudenziale operato dal TAR, l’utilizzo di prove a risposta multipla volte ad assicurare celerità nella correzione e maggiore par condicio tra i concorrenti.
art. 10 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione. Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio.
La disposizione costituisce il parametro normativo espresso del quesito n. 6 e rende corretta, nel contesto del test, la risposta secondo cui il termine non può essere prorogato.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella scelta e nella valutazione dei quesiti; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure quando la risposta prescelta risulti irragionevole, arbitraria o illogica sulla base di una prova, anche solo iniziale, fornita dal candidato.
- Un quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo chiaro, completo e non ambiguo e deve contemplare una sola risposta scientificamente e oggettivamente esatta; non è legittimo imporre al candidato la scelta della risposta semplicemente meno errata o approssimativamente più accettabile.
- Quando un quesito giuridico richiama espressamente una specifica disposizione normativa mediante formule come “in base a” o “secondo l’articolo”, la risposta corretta, in una prova di carattere nozionistico, è quella conforme al diritto positivo vigente e non quella ricavata da interpretazioni manipolative o da istituti diversi da quello oggetto della domanda.
- La distinzione tra istituti giuridici diversi non rende ambiguo un quesito quando il termine utilizzato dall’Amministrazione riproduce la terminologia della disposizione normativa espressamente richiamata nel quesito.
- Una circolare amministrativa relativa a un diverso istituto e a una diversa fattispecie non può essere utilizzata per dimostrare l’erroneità della risposta a un quesito concorsuale riferito a una specifica disposizione normativa.
- In un quesito logico-matematico, la correttezza della risposta può essere verificata considerando il significato ordinario delle circostanze descritte e la concreta disposizione degli oggetti indicata nel testo, senza sostituire ai dati del quesito nozioni diverse o ipotesi non contemplate.
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