Cassazione Civile, Ordinanza n. 25011/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, prendendo atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia e dell'assenza di istanza di trattazione entro il termine utile. Ha inoltre compensato le spese di lite. Non è stato esaminato il merito dei tre motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise che aveva accolto l'appello dei contribuenti e, in precedenza, i ricorsi riuniti contro avvisi di accertamento IRPEF relativi all'anno 2007. Nel corso del giudizio di legittimità i contribuenti hanno depositato documentazione attestante la definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del D.L. n. 119/2018, nonché la comunicazione dell'Agenzia circa l'integrale pagamento delle somme richieste. Non essendo stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione entro il termine previsto, la Corte ha rilevato la causa di estinzione del processo prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata.
Norme richiamate
è richiamato come base della definizione agevolata della controversia tributaria depositata dai contribuenti
art. 11, comma 10, quarto periodo, D.L. n. 50 del 2017
il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse
la Corte applica la previsione di estinzione del processo per mancata presentazione dell'istanza di trattazione nel termine indicato
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è stata definita in via agevolata e risulta l'integrale pagamento delle somme dovute, il processo di cassazione si estingue se la parte interessata non presenta tempestiva istanza di trattazione.
- La verifica della causa estintiva in presenza di definizione agevolata assorbe ogni esame del merito del ricorso, che non viene scrutinato.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
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