Cassazione Penale, Ordinanza n. 25879/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva affermato la responsabilità dell'imputato per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso per cassazione la difesa ha contestato la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, insistendo anche sulla qualificazione giuridica del fatto e sostenendo la riconducibilità dell'ipotesi alla lieve entità prevista per i reati di spaccio. La Corte rileva che le censure sono in sostanza reiterative di quelle già dedotte in appello e mirano a una rivalutazione del compendio probatorio, tema estraneo al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente ripetitive dei motivi di appello e dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre confermato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da manifesta illogicità. Quanto al trattamento del fatto, ha condiviso il diniego dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando la diversa tipologia delle sostanze e il non modico quantitativo, indici di non trascurabile offensività. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
l'ipotesi di lieve entità va esclusa quando la tipologia delle sostanze e il quantitativo non siano modesti e il fatto presenti una offensività non trascurabile.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura dei fatti o in una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché tali profili appartengono in via esclusiva al giudice di merito.
- È inammissibile il ricorso che riproduca sostanzialmente i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata in modo specifico e con argomenti consentiti in cassazione.
- L'ipotesi di lieve entità nei reati in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva dell'offensività del fatto, nella quale rilevano la tipologia delle sostanze e il quantitativo complessivo: la non modestia di tali elementi giustifica il diniego della qualificazione attenuata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze sanzionatorie processuali previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che emergano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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