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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14505/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, ritiene assorbito il secondo, cassa la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria impugnazione del contribuente contro gli avvisi di accertamento. Compensa integralmente le spese di lite, rilevando che l’orientamento giurisprudenziale richiamato si è consolidato solo dopo la notificazione del ricorso.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, emessi per recuperare l’imposta e irrogare sanzioni su operazioni di vendita di vini in bottiglia effettuate dal contribuente nei confronti del personale civile e militare operante presso la base americana di Aviano. Il contribuente sosteneva la non imponibilità delle operazioni ai sensi dell’art. 72, comma 3, n. 2, d.P.R. n. 633/1972, assumendo che il contratto fosse stipulato con l’Army and Air Force Exchange Service, ufficio del Dipartimento della Difesa statunitense preposto alla gestione del personale nelle basi militari all’estero. La CTR aveva accolto la tesi del contribuente, ritenendo che tutte le forniture e i servizi in favore del personale militare e civile delle basi all’estero rientrassero nell’ambito della norma di non imponibilità. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; con il primo denunciava violazione o falsa applicazione dell’art. 72, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 66, comma 21, d.l. n. 331/1993 conv. in l. n. 427/1993 e dell’art. 10, comma 2, della Convenzione NATO, sostenendo che l’esenzione IVA si applica solo alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti dei quartieri generali militari internazionali e comunque solo per operazioni strumentali alle funzioni istituzionali di difesa comune; la vendita di vino in bottiglia non sarebbe correlata a tali funzioni. Il secondo motivo era proposto in via subordinata e risulta assorbito.

Norme richiamate

  • art. 72, comma 3, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La non imponibilità IVA opera in favore dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari installati in esecuzione del Trattato NATO, ma solo nell’esercizio delle funzioni istituzionali e per operazioni correlate e strumentali a tali funzioni.

  • art. 66, comma 21, d.l. n. 331/1993 conv. in l. n. 427/1993

    La disposizione specifica il presupposto oggettivo dell’agevolazione, richiedendo che le cessioni e prestazioni siano necessarie all’espletamento delle funzioni istituzionali degli enti indicati.

  • art. 10, comma 2, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato NATO

    È richiamato come base convenzionale del regime agevolativo, da interpretarsi in coerenza con il limite funzionale dell’interesse della difesa comune.

  • art. 151, paragrafo 1, lettera c), direttiva IVA

    La norma unionale esenta solo le operazioni destinate alle forze armate degli altri Stati NATO ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa.

  • art. VIII, punto 1, protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali del 28 agosto 1952

    L’esenzione dai diritti e dalle imposte è finalizzata ad agevolare lo stabilimento, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei quartieri generali interalleati nell’interesse della difesa comune.

  • d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come disciplina IVA di riferimento, da interpretarsi restrittivamente in quanto derogatoria del principio generale di imponibilità delle prestazioni onerose.

  • d.l. n. 331/1993

    Richiamato quale fonte di specificazione dell’ambito oggettivo della non imponibilità prevista dall’art. 72 del d.P.R. n. 633/1972.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono esenzioni o non imponibilità IVA di matrice interna o unionale, in quanto derogatorie del principio generale di imponibilità, devono essere interpretate restrittivamente.
  • Per l’applicazione dell’agevolazione non basta la qualità soggettiva del destinatario; occorre anche verificare il requisito oggettivo della strumentalità o indispensabilità dell’operazione rispetto alle funzioni istituzionali perseguite.
  • L’ambito della non imponibilità va circoscritto alle operazioni direttamente correlate all’esercizio delle funzioni istituzionali e non si estende alle attività soltanto indirettamente o occasionalmente connesse.
  • Quando il giudice di merito si limiti a valorizzare il solo profilo soggettivo del destinatario senza accertare la correlazione funzionale dell’operazione, la decisione è censurabile per falsa applicazione della disciplina agevolativa.
  • Se la questione è definibile sulla base degli accertamenti già compiuti e non occorrono ulteriori verifiche di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando l’originaria domanda o impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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