Cassazione Civile, Ordinanza n. 31419/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite origina da una cartella esattoriale con cui veniva richiesto alla società il pagamento di somme rilevanti a titolo di contributi previdenziali, parte delle quali riferite a un asserito illegittimo conguaglio effettuato tra aprile 1997 e febbraio 2001 mediante sgravi ex legge n. 183/1976. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione; la Corte d’appello aveva riformato solo il quantum, rideterminando il debito in misura inferiore. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza. In via preliminare chiedeva anche la rimessione in termini, sostenendo che il ricorso per cassazione fosse stato depositato tardivamente solo per fatti estranei alla sua volontà, legati al ritardo nella decisione sulla sospensione richiesta nel giudizio di revocazione. L’INPS eccepiva l’inammissibilità per tardività del ricorso, contestando la rimessione in termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto tardivamente. Ha ritenuto che la proposizione del ricorso per revocazione avesse fatto decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione e che la sospensione del termine ex art. 398, comma 4, c.p.c. operi solo dalla comunicazione del relativo provvedimento favorevole, non dal mero deposito dell’istanza. Ha escluso che il ritardo fosse giustificabile con la rimessione in termini, poiché non ricorreva una causa non imputabile, ma una scelta processuale e/o un impedimento non dotato dei requisiti di assolutezza richiesti dalla giurisprudenza. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta nullità per omessa pronuncia o extrapetizione, ma non ritenuto decisivo perché il ricorso è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile
invocato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non esamina nel merito la censura perché assorbita dall’inammissibilità per tardività
invocato dalla ricorrente nel secondo motivo; non esaminato nel merito per la tardività del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come base del motivo di violazione di legge, ma il ricorso non viene scrutinato nel merito per tardività
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per i vizi processuali dedotti, ma i motivi restano assorbiti dall’inammissibilità
il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della revocazione, che equivale alla notificazione della sentenza ai fini del ricorso per cassazione
richiamato per il caso di revocazione straordinaria, ove rilevi la conoscenza della causa legittimante nei termini di legge
il termine lungo viene consumato o sovrapposto dal termine breve decorrente dalla revocazione notificata o depositata
la sospensione del termine per ricorrere per cassazione deriva solo dall’accoglimento dell’istanza e dalla comunicazione del relativo provvedimento, non dalla mera proposizione dell’istanza
la rimessione in termini è ammessa solo per causa non imputabile, estranea alla volontà della parte e caratterizzata da assolutezza, non da mera difficoltà
richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
legge n. 183 del 1976
citata come base degli sgravi utilizzati per il conguaglio contestato nella cartella esattoriale
nel contesto del giudizio di revocazione, la sospensione dei termini per cassare non è automatica e richiede un provvedimento espresso del giudice
Massime di principio
- Quando una sentenza è astrattamente impugnabile con revocazione e con ricorso per cassazione, la proposizione della revocazione determina, per il soggetto che la propone e per la controparte, la decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione, salvo che operi un diverso regime legislativo o intervenga una sospensione giudiziale ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c.
- La sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione nel caso di revocazione non è automatica per effetto della sola istanza: produce effetto soltanto dal momento della comunicazione del provvedimento che accoglie la sospensione.
- La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. presuppone una causa non imputabile, esterna alla volontà della parte, con carattere di assolutezza e nesso causale determinante rispetto alla decadenza; non basta una mera difficoltà interpretativa, un errore di scelta processuale o la negligenza del difensore.
- L’errore o il ritardo imputabile al difensore non integra di regola causa di rimessione in termini della parte, ma può al più rilevare come responsabilità professionale del difensore stesso.
- L’inosservanza del termine per impugnare comporta l’inammissibilità del ricorso, essendo una conseguenza compatibile con le esigenze di certezza del diritto.
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