Cassazione Civile, Ordinanza n. 12159/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (passeggeri)
La controversia
Due passeggeri avevano agito per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, deducendo un prolungato ritardo su un viaggio aereo a doppia tratta con partenza da aeroporto extra-UE e arrivo in aeroporto dell'Unione. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello il Tribunale aveva riformato la decisione e rigettato le domande, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi. La compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese, sostenendo che la motivazione fosse inidonea; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla liquidazione delle spese legali, lamentando che il giudice di merito non avesse indicato specifici gravi ed eccezionali motivi e che la formula utilizzata fosse generica e adattabile a qualsiasi controversia del genere.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito che il controllo di legittimità sulle spese è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione di compensarle, in tutto o in parte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, anche in presenza di giusti motivi, la cui insussistenza non deve essere specificamente motivata. Poiché il Tribunale aveva compensato le spese e non le aveva poste a carico della parte vittoriosa, non vi era violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Né sussisteva nullità per difetto di motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla per le spese in cassazione poiché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 Regolamento (CE) n. 261/2004
norma invocata per la compensazione pecuniaria del passeggero in caso di ritardo del volo; la decisione non entra nel merito della sua applicabilità, limitandosi alla questione delle spese.
art. 3 Regolamento (CE) n. 261/2004
richiamato nei motivi di appello come parametro di applicabilità del regolamento alla fattispecie.
il sindacato di legittimità sulle spese riguarda solo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
la compensazione delle spese, in tutto o in parte, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti consentiti dalla norma.
la censura di nullità per difetto di motivazione sulle spese è stata respinta perché la motivazione della compensazione non richiede un'esposizione analitica dei giusti motivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge in tema di spese.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione.
norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di spese processuali, il controllo della Corte di cassazione è ristretto alla verifica che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
- La compensazione delle spese, totale o parziale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione del principio di soccombenza.
- La motivazione della compensazione delle spese non richiede l'indicazione analitica dei "giusti motivi" né la dimostrazione della loro insussistenza da parte del giudice di merito.
- Una censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione non può fondarsi sulla sola genericità della formula adoperata per compensare le spese, ove la statuizione non contrasti con il divieto di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa.
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