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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31586/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio, a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza, aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di una società operante nel commercio di autoveicoli per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004, recuperando maggior reddito d'impresa e IVA per indebita deduzione di costi e detrazione dell'imposta relativi a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti nell'ambito dell'importazione intracomunitaria di autoveicoli, con interposizione di società "cartiere" rispetto al cedente comunitario effettivo. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo decisiva l'assenza di prova di un accordo fraudolento e la regolarità formale delle fatture. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina IVA e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, non occorre provare un accordo fraudolento, ma l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, anche presuntiva, del coinvolgimento in una evasione d'imposta; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile. Con il secondo motivo ha denunciato omessa motivazione su un fatto decisivo, perché la CTR si era soffermata sull'estraneità della società al meccanismo fraudolento senza verificare l'effettiva soggettività delle operazioni con i fornitori e la conoscenza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode.

La decisione

La Corte ha ritenuto i due motivi, esaminati congiuntamente, manifestamente fondati. Ha affermato che il giudice di merito aveva applicato un criterio non corretto, richiedendo la prova di un accordo fraudolento della contribuente, mentre avrebbe dovuto verificare se le operazioni fossero soggettivamente inesistenti e se la società acquirente fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo con l'ordinaria diligenza, della frode. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 633/1971

    Richiamato come norma sulla detrazione IVA, nella controversia relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 21 d.P.R. 633/1971

    Richiamato nel quadro delle disposizioni IVA asseritamente violate.

  • art. 23 d.P.R. 633/1971

    Richiamato nel quadro delle disposizioni IVA asseritamente violate.

  • art. 28 d.P.R. 633/1971

    Richiamato nel quadro delle disposizioni IVA asseritamente violate.

  • art. 4, lett. d), d.l. n. 429 del 1982

    Richiamato quale base normativa in materia di fatturazione/frode, nel contesto della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato quale disposizione relativa all'accertamento IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare fittizietà del fornitore e consapevolezza del destinatario; poi il contribuente deve provare la propria diligenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, invocata per censurare l'erronea applicazione dei criteri probatori.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma sul vizio di motivazione, invocata per l'omesso esame della effettività soggettiva delle operazioni e della consapevolezza della contribuente.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, la consapevolezza del cessionario circa la partecipazione a un'evasione d'imposta o, quantomeno, la sua conoscibilità usando l'ordinaria diligenza.
  • Non è necessario che l'Ufficio dimostri un accordo fraudolento cui abbia preso parte il contribuente: ciò che rileva è la dimostrazione della sostanziale inesistenza soggettiva del contraente e della consapevolezza o colpevole ignoranza del destinatario.
  • Una volta assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze del caso concreto.
  • Ai fini della prova liberatoria del contribuente non assumono rilievo decisivo la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, né la circostanza di non avere tratto benefici dalla rivendita dei beni o dei servizi.
  • Il giudice di merito che si limiti a valorizzare l'estraneità del contribuente al patto fraudolento, senza accertare l'effettiva soggettività delle operazioni e la consapevolezza della frode, applica un criterio giuridico non corretto e rende una motivazione censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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