Cassazione Civile, Ordinanza n. 13488/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR della Toscana che aveva respinto il loro appello contro il diniego di annullamento di un avviso di accertamento catastale relativo alla rettifica del classamento di un immobile di proprietà di uno di essi, classificato in categoria A/1. La CTR aveva ritenuto l’atto sufficientemente motivato, poiché fondato su dati oggettivi dell’immobile e sulla categoria di classamento, e aveva osservato che l’Ufficio si era limitato a ripristinare l’originario classamento risultante dalla visura storica. I ricorrenti avevano articolato quattro motivi di ricorso, ma prima della decisione hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dall’Agenzia delle Entrate, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, tempestivamente depositata e accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha disposto la compensazione delle spese di lite. La Corte ha inoltre rilevato che, trattandosi di definizione abdicativa del giudizio, non sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
consente la rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente
la rinuncia accettata determina l’estinzione del giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si definisce per rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla parte resistente, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Nelle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare le spese di lite secondo la disciplina processuale applicabile.
- La definizione del giudizio in via abdicativa esclude l’obbligo di versamento del raddoppio del contributo unificato previsto per i ricorsi rigettati o dichiarati inammissibili.
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