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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28162/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a IRPEF. In primo grado la C.T.P. aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo tardiva la notifica della cartella e quindi maturata la decadenza dell'Ufficio. In appello l'Ufficio ha ottenuto la riforma della decisione, poiché la C.T.R. ha rilevato che il contribuente non aveva specificamente eccepito in primo grado la tardività della liquidazione/cartella e, comunque, ha ritenuto il termine dell'art. 36-bis ordinatorio e non perentorio. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la notifica dell'appello presso la segreteria della C.T.R. sarebbe stata invalida perché le impugnazioni dovrebbero notificarsi secondo l'art. 330 c.p.c. e la norma tributaria varrebbe solo per notifiche endoprocessuali; con il secondo deduce la violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, contestando la qualificazione ordinatoria del termine ivi previsto.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Respinge il primo motivo perché infondato: conferma che, nel processo tributario di merito, la notificazione dell'impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali è disciplinata dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale e prevalente rispetto all'art. 330 c.p.c., e che tale disciplina non si limita alle notifiche endoprocessuali. Dichiara inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome; il ricorrente ha censurato solo una di esse (la natura ordinatoria del termine ex art. 36-bis), lasciando intatta l'altra (mancata deduzione in primo grado della tardività e ulteriore rilievo sulla correttezza del calcolo), con conseguente difetto di interesse. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia; viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    termine di cui all'art. 36-bis

    la Corte non affronta nel merito la natura del termine perché il motivo è dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata aveva ritenuto il termine ordinatorio, ma tale statuizione non è stata sindacata utilmente per la presenza di altra ratio autonoma non impugnata

  • art. 17, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    notifica del ricorso in appello ... presso la segreteria della C.t.r.

    norma speciale del processo tributario di merito, applicabile anche alla notificazione del ricorso in appello e prevalente sull'art. 330 c.p.c.; non limitata alle sole notifiche endoprocessuali

  • art. 330 c.p.c.

    non è la disciplina applicabile alla notificazione dell'appello nel processo tributario di merito, restando riferita alla diversa impugnazione per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    viene richiamato quale parametro del secondo motivo

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    eventuale partecipazione all'udienza

    richiamato solo per l'atto di costituzione dell'Avvocatura erariale ai fini della partecipazione all'udienza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Nel processo tributario di merito, la notificazione dell'atto di appello segue la disciplina speciale dell'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevale sull'art. 330 c.p.c.; pertanto la notificazione presso la segreteria della commissione è legittima nei casi previsti dalla norma speciale.
  • La disciplina dell'art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 non è limitata alle sole notificazioni endoprocessuali, ma può applicarsi anche alla notificazione dell'impugnazione della sentenza di primo grado.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a reggerla, il ricorso per cassazione che censuri solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse; la ratio non impugnata consolida comunque la decisione.
  • La contestazione della natura di un termine processuale o procedimentale non può condurre alla cassazione della sentenza se permane ferma un'autonoma motivazione non aggredita che sorregge ugualmente il decisum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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