Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1777/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione quarta), n. 241, pubblicata il 10 febbraio 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso contro il diniego di autorizzazione per un nuovo passo carrabile e, in subordine, di ampliamento di un passo carrabile esistente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR deducendo l’errata percezione dello stato dei luoghi, l’illogicità e l’erronea motivazione, nonché l’erronea interpretazione dell’art. 46, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 495/1992, delle circolari ministeriali e dell’art. 158 del codice della strada. Secondo l’amministrazione, il nuovo passo carrabile richiesto per il fondo sito in viale Alessandro Volta n. 181/A si sarebbe collocato all’interno dell’area di intersezione a T tra viale Alessandro Volta e via Brunetto Latini, con distanza pari a zero dall’intersezione e comunque inferiore ai 12 metri prescritti dalla disciplina stradale. Il TAR aveva invece ritenuto rispettata la distanza minima, calcolandola dalla fine del marciapiede e valorizzando una perizia di parte che indicava una distanza di 12,10 metri, nonché aveva ritenuto non sufficientemente motivate le ragioni del computo più restrittivo adottato dal Comune. L’appellato ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado, richiamando anche la preesistenza di un diverso passo carrabile e l’esistenza di altri passi carrabili in situazioni ritenute analoghe.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che la SCIA relativa al frazionamento e al mutamento di destinazione d’uso dei fondi e l’autorizzazione al passo carrabile costituiscano titoli distinti, con presupposti da verificare separatamente: l’eventuale funzionalità o complementarità tra i due titoli non impedisce il diniego del passo carrabile quando manchino i requisiti specifici previsti dalla disciplina stradale. Nel merito, il Collegio ha stabilito che la distanza minima di 12 metri deve essere misurata dal margine più vicino del passo carrabile all’area di intersezione, intesa come la parte dell’intersezione a raso nella quale si intersecano due o più correnti di traffico, e non dalla fine del marciapiede. Le risultanze istruttorie del Comune e i grafici acquisiti hanno dimostrato che il nuovo passo carrabile insisteva sull’area di incrocio e non rispettava la distanza prescritta dall’art. 46, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 495/1992, in combinato disposto con gli artt. 3 e 22 del codice della strada. È stata ritenuta irrilevante la presenza di un’area di sosta per motocicli, in ragione della derogabilità della relativa disciplina, nonché la presenza di altri passi carrabili in intersezioni asseritamente analoghe. La disparità di trattamento richiede infatti la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni di fatto e dell’irragionevole diversità del trattamento; inoltre, l’eventuale illegittimità commessa in altri casi non rende illegittimo il diniego impugnato. Le spese di entrambi i gradi sono state poste a carico dell’appellato e liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, lettera a), d.P.R. 495/1992

    Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.

    La distanza minima deve essere calcolata dal margine più vicino del passo carrabile all’area di intersezione, individuata secondo la conformazione dei tronchi stradali e non dalla fine del marciapiede.

  • art. 3 codice della strada

    parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico

    L’area di intersezione rilevante per il calcolo della distanza è la parte dell’intersezione a raso nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

  • art. 22 codice della strada

    È richiamato, in combinato disposto con l’art. 46 del d.P.R. n. 495/1992, quale base normativa della disciplina relativa ai passi carrabili.

  • art. 158 codice della strada

    La disciplina relativa alla sosta nell’area di intersezione è stata ritenuta derogabile, sicché la presenza di un’area di sosta per motocicli non incide sulla legittimità del diniego del passo carrabile.

Massime di principio

  • Ai fini dell’autorizzazione di un passo carrabile, la distanza minima di 12 metri dalle intersezioni prevista dall’art. 46, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 495/1992 deve essere misurata dal margine più vicino del manufatto che costituisce il passo carrabile all’area di intersezione, intesa come la parte dell’intersezione a raso nella quale si intersecano due o più correnti di traffico; non è corretto assumere come punto di partenza la fine del marciapiede.
  • Quando un privato richiede titoli amministrativi diversi, ciascuno funzionale a una distinta finalità, l’amministrazione deve verificare separatamente i presupposti propri di ciascun titolo. L’eventuale complementarità o funzionalità di un titolo rispetto all’altro non consente di prescindere dai requisiti specificamente previsti per il rilascio del singolo provvedimento.
  • La disparità di trattamento può essere riconosciuta soltanto in presenza di situazioni di fatto assolutamente identiche e di una conseguente, irragionevole diversità di trattamento; la prova rigorosa dell’identità delle situazioni grava sull’interessato. In ogni caso, l’eventuale illegittimità dell’azione amministrativa in altri casi non rende illegittimo il provvedimento adottato nel caso sottoposto a giudizio.
  • Nel giudizio amministrativo, le risultanze istruttorie dell’amministrazione, corredate da grafici e documentazione tecnica, possono prevalere su una perizia di parte quando quest’ultima risulti smentita dagli atti e non dimostri il rispetto dei presupposti normativi per il rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàTitoli abilitativi edilizi
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.