Cassazione Civile, Ordinanza n. 39538/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva promosso davanti al Tribunale di Roma una causa per ottenere il riconoscimento di un superiore inquadramento professionale e il pagamento delle differenze retributive. La società convenuta aveva eccepito che la domanda fosse inammissibile perché tra le parti era intervenuta, il 20 ottobre 2017, una conciliazione/transazione che comprendeva la rinuncia del dipendente a ogni pretesa sul diverso inquadramento. Il Tribunale di Roma aveva accolto tale eccezione, ritenendo valida la conciliazione sindacale e preclusiva della domanda; la sentenza era stata appellata e il giudizio era pendente in appello. Nelle more, il lavoratore aveva instaurato davanti al Tribunale di Venezia un secondo giudizio chiedendo la declaratoria di nullità e/o annullamento del verbale di conciliazione. Il Tribunale di Venezia aveva sospeso il processo ex art. 295 c.p.c., ritenendo sussistente un rapporto di continenza o comunque la necessità di evitare conflitti di giudicati in attesa dell'esito dell'appello romano. Con il ricorso per regolamento di competenza, il lavoratore ha denunciato la violazione degli artt. 34, 39 e 295 c.p.c., dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che nel primo giudizio la validità della conciliazione era stata affrontata solo incidentalmente, senza domanda principale né decisione idonea al giudicato, e che la sospensione era illegittima perché, essendo già intervenuta una sentenza di primo grado impugnata, l'eventuale sospensione avrebbe potuto essere valutata solo ai sensi dell'art. 337 c.p.c., non dell'art. 295 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza: ha ritenuto fondato il ricorso, ha escluso che ricorressero i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ha rilevato che la causa pregiudicante era già stata definita con sentenza di primo grado non passata in giudicato e quindi la questione andava semmai inquadrata nell'art. 337 c.p.c.; di conseguenza ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Venezia e ha disposto la prosecuzione del giudizio, rimettendo al giudice di merito la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sospensione necessaria non è legittima quando tra i due giudizi vi sia una pregiudizialità rispetto a una causa già definita con sentenza non passata in giudicato; in tal caso non si applica l'art. 295 c.p.c.
Quando il giudizio pregiudicante è stato deciso in primo grado ma la decisione è ancora impugnata, l'eventuale sospensione del giudizio dipendente può essere valutata solo ai sensi dell'art. 337 c.p.c.
La continenza non può essere invocata per giustificare la sospensione necessaria in presenza di giudizi pendenti in gradi diversi.
Richiamato dal ricorrente per escludere che la questione sulla validità della conciliazione potesse determinare un giudicato nel primo giudizio, trattandosi di accertamento incidentale.
Richiamato per sostenere che la questione sulla validità del verbale di conciliazione, esaminata solo incidentalmente, non poteva acquistare autorità di giudicato.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro costituzionale a sostegno della censura contro la sospensione disposta dal giudice di merito.
La sentenza di merito aveva ritenuto che la conciliazione sindacale avesse efficacia preclusiva delle pretese del lavoratore; la Corte non ne ha rivalutato il merito, limitandosi al tema processuale della sospensione.
Citato nel racconto dei fatti per evidenziare che la questione di validità della conciliazione non era stata sottoposta dal giudice alle parti nel primo giudizio.
Richiamato nel percorso argomentativo per spiegare che la sentenza di primo grado produce un effetto qualificante della posizione delle parti, pur non essendo passata in giudicato.
Norma processuale che ha regolato il procedimento camerale e la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero.
Massime di principio
- Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e il giudizio pregiudicante è già stato deciso con sentenza di primo grado non passata in giudicato, la sospensione del giudizio dipendente non può essere disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma eventualmente solo nei limiti dell'art. 337 c.p.c.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità che imponga di attendere una decisione passata in giudicato, salvo specifiche disposizioni di legge.
- Una questione esaminata solo incidenter tantum in un giudizio, senza domanda principale e senza che il giudice abbia investito le parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., non è idonea a fondare automaticamente un giudicato esterno sulla sua validità.
- Nel regolamento di competenza avverso un'ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., il controllo della Cassazione riguarda l'esistenza dei presupposti giuridici della sospensione e della relativa motivazione, non la conformità del provvedimento al diverso parametro dell'art. 337 c.p.c.
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