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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24011/2021 del 06/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (garante)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta a titolo di scoperto di conto corrente di una società. Il debitore personale aveva prestato garanzia per l'obbligazione della società. L'opposizione al decreto era stata rigettata in primo grado e poi confermata in appello, dove la garanzia era stata qualificata come contratto autonomo di garanzia. Gli eredi del garante hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla fideiussione e sull'interpretazione contrattuale, sostenendo che la Corte d'appello avesse arbitrariamente riqualificato la garanzia come autonoma senza adeguata analisi del testo; 2) violazione delle norme sulla prova documentale, perché, a loro dire, il creditore avrebbe dovuto procedere a verificazione della scrittura privata dopo il disconoscimento del contenuto della garanzia e non bastava l'assenza di querela di falso; 3) vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo, per il preteso contrasto tra la qualificazione del contratto come autonomo di garanzia e il richiamo a un modulo bancario tipico delle fideiussioni omnibus; 4) omesso esame in relazione al mancato reperimento di estratti conto e alla mancata ricostruzione del fascicolo, assumendo che la CTU fosse stata svolta su documentazione incompleta; 5) violazione delle norme in tema di anatocismo e nullità, sostenendo che, anche in presenza di contratto autonomo di garanzia, il garante potesse opporre la nullità della clausola del rapporto base che prevedeva interessi anatocistici e ultralegali in violazione di norme imperative.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo, infondati il secondo e il terzo, e ha accolto il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione afferma che, nel contratto autonomo di garanzia, il garante può eccepire la nullità del rapporto base quando la clausola contestata contrasti con norme imperative; in particolare, la nullità derivante da clausole anatocistiche illegittime si comunica alla garanzia autonoma e può essere fatta valere anche dal garante.

Norme richiamate

  • art. 1936 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la disciplina della fideiussione e contestare la qualificazione della garanzia come autonoma

  • art. 1939 c.c.

    richiamato per affermare i limiti dell'estensione della garanzia rispetto all'obbligazione principale

  • art. 1944 c.c.

    richiamato per la disciplina dell'obbligazione del fideiussore

  • art. 1945 c.c.

    richiamato per sostenere l'opponibilità delle eccezioni da parte del garante

  • art. 1957 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina della fideiussione

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione contrattuale e specificità del motivo di ricorso

  • art. 1363 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione contrattuale

  • art. 1364 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione contrattuale

  • art. 1366 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione contrattuale

  • art. 1370 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione contrattuale

  • art. 1371 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione contrattuale

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione del rapporto negoziale

  • art. 1938 c.c.

    richiamato in relazione ai contenuti della garanzia prestata

  • L. 154/1992, art. 10

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla documentazione contrattuale

  • art. 1346 c.c.

    richiamato in relazione all'oggetto del contratto e alla validità della garanzia

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità delle clausole illegittime

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato in tema di verificazione/disconoscimento della scrittura

  • art. 2702 c.c.

    richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per i motivi di omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente/incomprensibile

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in cassazione

  • art. 1283 c.c.

    la Corte afferma che la clausola anatocistica pattuita in violazione di tale norma è contraria a norma imperativa e la relativa nullità è opponibile anche dal garante autonomo

  • art. 1284 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina degli interessi ultralegali e alla necessità di rispetto delle condizioni legali di validità

  • art. 120 T.U.B.

    richiamato quale norma che consente la capitalizzazione alle condizioni previste dalla disciplina bancaria, la cui violazione rende nulla la clausola

  • art. 2, comma 2, delibera CICR 9 febbraio 2000

    richiamata per indicare le condizioni di validità della capitalizzazione in ambito bancario

  • art. 1283 c.c.

    richiamato anche in rapporto alla legittimazione del garante a eccepire la nullità della clausola anatocistica

  • art. 1419 c.c.

    richiamato nel motivo accolto per la comunicazione della nullità parziale al rapporto di garanzia

Massime di principio

  • Nel contratto autonomo di garanzia il garante non può opporre indiscriminatamente tutte le eccezioni del rapporto principale, ma può far valere la nullità della clausola o del rapporto base quando la nullità derivi dalla contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa.
  • La nullità della clausola anatocistica illegittimamente pattuita nel rapporto di conto corrente non resta confinata al solo rapporto tra correntista e banca, ma si comunica anche alla garanzia autonoma, sicché il garante può eccepirla nei confronti del creditore.
  • In sede di legittimità, la censura contro l'interpretazione di un contratto è ammissibile solo se indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • Se la parte riconosce la propria sottoscrizione su una scrittura privata ma contesta il contenuto della garanzia o il riempimento del documento, non è automaticamente necessario il procedimento di verificazione; la rilevanza della querela di falso o dell'onere probatorio dipende dalla concreta deduzione dell'illecito riempimento.
  • Le questioni nuove o non specificamente dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto corrente
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAnatocismo
IstitutiOnere della provaNullità

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