Cassazione Penale, Sentenza n. 37979/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Valoncini era stato imputato per simulazione di reato (falsa querela del 13/03/2018 relativa a una presunta truffa per abbonamento TV). Il Tribunale di Lecco lo aveva assolto per insufficienza di prove sull'elemento oggettivo. La Corte d'appello di Milano aveva invece riformato la sentenza e lo aveva condannato a otto mesi sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative, in particolare della testimonianza del maresciallo Andrea Cottin e del fax di accettazione del contratto ritenuto inviato dall'edicola vicina all'abitazione dell'imputato. In Cassazione il difensore ha denunciato: a) motivazione mancante o manifestamente illogica per l'uso di elemento probatorio de relato (dichiarazione del Maresciallo e fax) senza perizia calligrafica; b) omissione di pronunciarsi sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., richiesta dal Procuratore generale. La Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte d'appello abbia operato una valutazione opposta delle prove dichiarative decisive rispetto al Tribunale senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale prevista dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p., configurando così una violazione delle garanzie del giusto processo ai sensi dell'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza della Corte d'appello con rinvio per nuovo giudizio. Motivo fondamentale: la Corte d'appello, riformando l'assoluzione di primo grado basata su prove dichiarative decisive, non ha proceduto alla prescritta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (esame diretto dei testi) ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; tale omissione è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2 c.p.p., e integra una lesione del giusto processo secondo la giurisprudenza della Corte EDU e le Sezioni Unite della Cassazione. La Corte ha quindi disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio (necessaria rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e valutazione anche della questione relativa all'eventuale applicazione dell'art. 131-bis c.p.).
Norme richiamate
Causa di non punibilità richiesta dal Procuratore generale; la Corte rileva che la sua valutazione doveva essere considerata in sede di rinvio
art. 195, comma 4 cod. proc. pen.
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Riferimento alla inutilizzabilità di prove di provenienza "de relato" secondo l'impugnazione difensiva (critica sull'uso della deposizione che riporta il contenuto del fax)
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale in appello quando quest'ultimo riformi un'assoluzione di primo grado per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa; la Corte ha ritenuto che la sua inosservanza renda la sentenza annullabile e sia rilevabile d'ufficio
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la rilevazione d'ufficio di questioni nel giudizio di legittimità; la Corte l'ha applicato per dichiarare rilevabile d'ufficio la violazione dell'art. 603, comma 3-bis
art. 6 CEDU
art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Parametro costituzionalmente orientante: la violazione deriva dal fatto che un giudice d'appello non può riformare un'assoluzione basandosi sulle stesse prove dichiarative senza rinnovarne l'assunzione, posto il diritto dell'imputato ad avere i testimoni esaminati davanti al giudice che decide
art. 581 e art. 606 cod. proc. pen. (richiamati)
art. 581 e art. 606 cod. proc. pen.
Norme richiamate nel testo circa i limiti e le modalità di deduzione dei motivi di cassazione (richiamate nella discussione su rilevabilità e onere di deduzione)
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione di primo grado basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, è obbligata a rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame diretto dei testi; in mancanza la sentenza di condanna è annullabile
- La violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis c.p.p. integra una lesione di garanzie fondamentali (art. 6 CEDU) e può essere rilevata d'ufficio in Cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2 c.p.p.
- L'utilizzo, in fase di appello, di prove "de relato" senza perizia o senza escussione diretta può essere considerato inidoneo a fondare una condanna se quelle prove erano decisive per l'assoluzione in primo grado
- Quando il Procuratore generale o una parte sollevano la questione di applicabilità di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.), il giudice di rinvio o del merito deve esaminare espressamente tale questione, specie se non preclusa dai precedenti
- Difesa pratica: se in appello si prospetta una riforma della sentenza assolutoria fondata su valutazioni di testimonianze o dichiarazioni decisive, chiedere espressamente la rinnovazione dell'istruttoria e, se omessa, invocare la violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. anche ai fini di impugnazione in Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37806/2023 del 15/09/2023
- Sentenza penale · 15 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37807/2023 del 15/09/2023
- Sentenza penale · 15 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37808/2023 del 15/09/2023
- Sentenza penale · 15 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37809/2023 del 15/09/2023
- Sentenza penale · 15 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37811/2023 del 15/09/2023
- Sentenza penale · 15 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37812/2023 del 15/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →