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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26441/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da una copiosa infiltrazione d'acqua verificatasi in un centro commerciale, proveniente dal locale soprastante gestito dalla società ricorrente come salone di parrucchiere, che avrebbe danneggiato il negozio sottostante gestito dalla società resistente. Quest'ultima agì per il risarcimento sostenendo, in via principale, la responsabilità del soggetto che aveva la custodia del locale ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., quantificando il danno in base a una perizia. Il tribunale ritenne superfluo sciogliere definitivamente la questione sull'art. 2051 c.c. e accolse la domanda ex art. 2043 c.c., valorizzando la CTU che aveva individuato la causa dell'evento nel non corretto smaltimento dei capelli della clientela, idoneo a occludere le tubazioni. La corte d'appello confermò, ritenendo integrata una condotta negligente della ricorrente e dichiarando anche non operativa la polizza assicurativa. In Cassazione la società soccombente dedusse: nullità della sentenza e dell'atto introduttivo per carenza di allegazione di un fatto illecito specifico nella domanda ex art. 2043 c.c.; omessa pronuncia e difetto di motivazione sulla relativa eccezione; violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per aver fondato la decisione su una condotta colposa non allegata; violazione delle regole ermeneutiche contrattuali e delle norme processuali sul rigetto della manleva assicurativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ha rigettato il secondo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione. La decisione di merito è stata ritenuta errata perché la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. era stata accolta pur in assenza di un'adeguata allegazione, tempestiva e specifica, del fatto colposo costitutivo della responsabilità aquiliana; le infiltrazioni d'acqua, di per sé, non bastavano a integrare il fatto illecito, essendo necessario allegare la concreta condotta negligente o dolosa. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare la causa, eventualmente delibando la domanda ex art. 2051 c.c., su cui non vi era stata una vera pronuncia di merito perché ritenuta assorbita in primo grado, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode è richiamata come domanda principale originaria; la Corte osserva che la relativa domanda non era stata realmente decisa nel merito in primo grado perché considerata assorbita e dovrà eventualmente essere esaminata dal giudice di rinvio.

  • art. 2043 c.c.

    Per la responsabilità aquiliana è necessaria l'allegazione di un fatto colposo o doloso specifico imputabile al convenuto, oltre al nesso causale e al danno; le sole infiltrazioni d'acqua non bastano a integrare il fatto illecito.

  • art. 164, comma 4, c.p.c.

    La domanda ex art. 2043 c.c. è stata ritenuta nulla per difetto di editio actionis, poiché mancava l'allegazione del fatto costitutivo dell'illecito.

  • art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.

    La causa petendi di un diritto eterodeterminato va individuata tramite l'esplicita indicazione dei fatti storici costitutivi della domanda, non essendo sufficiente una mera narrazione generica.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata omessa pronuncia sulla nullità dell'atto introduttivo, perché la corte d'appello ha comunque esaminato la questione, sebbene decidendo erroneamente nel merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di difetto di motivazione è stata respinta perché una motivazione, ancorché ritenuta errata, era stata resa.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare l'insufficienza motivazionale, ma la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione non mancava.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve decidere sulla base dei fatti ritualmente allegati e provati; la decisione basata su fatti non allegati integra vizio di violazione del principio di corrispondenza tra allegazione e decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Il riparto dell'onere probatorio impone all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria, ivi compreso il fatto colposo nell'azione ex art. 2043 c.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L'eccezione di doppia conforme non era dirimente perché la limitazione al ricorso riguarda il solo vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non proposto nel caso di specie.

  • art. 346 c.p.c.

    La domanda ex art. 2051 c.c., non definita dal primo giudice, risultava riproposta in appello e quindi doveva essere esaminata dal giudice del rinvio.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La parte che scopra solo dopo, senza colpa, il vero fatto costitutivo della pretesa deve chiedere la rimessione in termini; la mera inerzia non consente di superare le preclusioni.

  • art. 696 c.p.c.

    È richiamato come strumento che l'attrice avrebbe potuto attivare prima del giudizio per accertare le cause del sinistro.

Massime di principio

  • Nella domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., l'attore deve allegare in modo specifico il fatto colposo o doloso costitutivo dell'illecito; non è sufficiente indicare l'evento dannoso o le sue conseguenze.
  • Per i diritti eterodeterminati, la causa petendi va identificata mediante l'indicazione dei fatti storici costitutivi del diritto azionato, così da consentire il controllo del thema decidendum e il pieno esercizio del contraddittorio.
  • Il giudice non può fondare la decisione su fatti non tempestivamente allegati dalle parti: vale il principio iudex secundum alligata et probata partium.
  • Se un fatto costitutivo emerge solo in istruttoria dopo la maturazione delle preclusioni, la parte interessata deve attivarsi nei modi processualmente consentiti, chiedendo eventualmente la rimessione in termini; l'inerzia non sana il deficit assertivo.
  • La responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. e la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. hanno presupposti distinti e non sono sovrapponibili: la mera descrizione dell'evento non basta a trasformare l'una nell'altra.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non si esprime affatto sulla domanda o eccezione; se la questione viene esaminata, benché erroneamente, il vizio è semmai di violazione di legge o di motivazione non di omissione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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