Cassazione Penale, Sentenza n. 09253/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che dichiarava inammissibile la sua domanda di affidamento in prova perché condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso e non aveva allegato né dimostrato gli adempimenti e gli elementi specifici richiesti dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, come modificato dal d.l. 162/2022 (conv. L.199/2022). Contestava inoltre che le preclusioni previste per i reati della 'prima fascia' fossero applicabili a chi non fosse stato condannato per associazione di stampo mafioso, denunciando anche vizio di motivazione e omessa pronuncia sulle richieste subordinate di detenzione domiciliare e semilibertà.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di misure alternative. Pur precisando che il ricorrente non è stato condannato per associazione di stampo mafioso (art. 416-bis), la Corte ha ritenuto che, secondo il testo del comma 1-bis dell'art. 4-bis Ord. pen. come modificato dal d.l. 162/2022, chi è condannato per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste da tale norma deve comunque allegare e dimostrare gli adempimenti richiesti (adempimenti civili, obblighi di riparazione o impossibilità assoluta, e specifici elementi idonei a escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata). Non essendovi prova di tali adempimenti né elementi specifici sul venir meno di collegamenti o sul rischio di ripristino, la domanda è stata dichiarata inammissibile; la declaratoria di inammissibilità si estende implicitamente anche alle richieste subordinate di detenzione domiciliare e semilibertà. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4-bis Ordinamento penitenziario (comma 1-bis) - d.l. 162/2022 conv. L.199/2022
I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino degli stessi
La Corte interpreta la norma nel senso che si applica non solo ai condannati per associazione mafiosa ma anche a chi ha commesso reati 'avvalendosi' delle condizioni previste dall'art. 416-bis (es. reati aggravati dal metodo mafioso): in tali ipotesi la domanda per misure alternative è ammessa solo se il detenuto dimostra gli adempimenti civili/riparatori o l'impossibilità e allega elementi specifici idonei a escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino
Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte considera rilevante non solo la condanna per il reato associativo ma anche la circostanza che il reato sia stato commesso 'avvalendosi' delle condizioni di tale norma (metodo mafioso), facendo scattare gli obblighi di cui all'art. 4-bis
art. 58-ter cod. pen. (collaborazione con la giustizia)
La norma è richiamata per indicare che i benefici possono essere concessi anche in assenza di collaborazione, ma purché sussistano le ulteriori condizioni e le allegazioni richieste dall'art. 4-bis comma 1-bis
Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione: la Corte rileva che le ragioni della declaratoria di inammissibilità sono state adeguatamente espresse e che la mancata motivazione specifica sulle richieste subordinate non invalida la decisione, poiché quelle richieste sono implicitamente inammissibili per gli stessi motivi
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Richiamata per la possibilità di correggere la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte espositiva, senza alterarne il tenore sostanziale
art. 606 cod. proc. pen. e art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 606: disciplina i motivi di ricorso per cassazione; art. 173 disp. att.: limiti alla riproduzione dei motivi nel ricorso; la Corte osserva che i motivi sono stati dedotti nei termini e trattati
Massime di principio
- Se il reato è stato commesso 'avvalendosi' delle condizioni tipiche dell'art. 416-bis (es. metodo mafioso), il richiedente misure alternative deve allegare e dimostrare gli adempimenti richiesti dall'art. 4-bis comma 1-bis, anche se non è stato condannato per associazione mafiosa
- La mera dichiarazione di dissociazione e la buona condotta carceraria non sono sufficienti: servono elementi specifici, ulteriori e documentati per escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino
- Gli obblighi civili e di riparazione pecuniaria derivanti dalla condanna devono essere adempiuti o deve essere dimostrata l'assoluta impossibilità di adempierli; l'assenza di prova comporta inammissibilità
- Le stesse regole e oneri probatori si applicano anche alle richieste subordinate di detenzione domiciliare e semilibertà: la mancanza degli elementi richiesti comporta l'inammissibilità anche di tali misure
- In casi analoghi l'avvocato difensore dovrebbe produrre documentazione specifica e probatoria (atti volti a dimostrare dissociazione concreta, misure riparatorie effettuate o impossibilità, elementi di collegamenti esauriti) già in sede di prima istanza per evitare declaratorie di inammissibilità
- Se si ritiene che la norma sia stata applicata erroneamente al caso di specie (es. quando non ricorrono condizioni di 'avvalersi' di 416-bis), è necessario dimostrare concretamente nelle motivazioni e tramite documenti la mancanza delle condizioni fattuali che rendono applicabile l'art. 4-bis
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