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Sentenza

Sentenza n. 313/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 538/2023, pubblicata in data 24 novembre 2023, emessa dal Tribunale di Siena, Sezione lavoro, notificata il 21 agosto 2024 e passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Siena del 20 gennaio 2025;

Giustizia amministrativa202501013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto differenze stipendiali a titolo di Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 538/2023 del Tribunale di Siena, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla corresponsione di differenze stipendiali per euro 948,98, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini esecutivi, ma era rimasta ineseguita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e l’applicazione della penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che l’inottemperanza del Ministero non era contestata. Ha ordinato al Ministero di corrispondere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza l’importo di euro 948,98, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori, per spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    L’avvio dell’esecuzione nei confronti di un’amministrazione pubblica presuppone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • sentenza n. 538/2023 del Tribunale di Siena, Sezione lavoro

    importo di euro 948,98 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo

    Il giudicato posto in esecuzione ha accertato il diritto della ricorrente alle differenze stipendiali per Retribuzione Professionale Docenti e ha condannato il Ministero al relativo pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è legittimo ordinare a un’amministrazione il pagamento di una somma stabilita da una sentenza passata in giudicato, quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • La nomina di un commissario ad acta può essere disposta per l’eventuale persistente inottemperanza successiva all’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato, anche mediante individuazione di un funzionario delegato dal soggetto nominato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è compatibile con un giudicato avente contenuto pecuniario e può concorrere con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela distinti e concorrenti.
  • In caso di condanna pecuniaria, la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali maturati sul capitale dovuto, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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