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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3913/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva più censure: 1) violazione di legge (art. 178 c.p.p.) per omissione di valutazione in appello delle "conclusioni" difensive depositate telematicamente (PEC) in vista dell'udienza cartolare, non risultanti a verbale né agli atti; 2) vizio di motivazione nella qualificazione della recidiva, per mancata verifica delle ragioni sostanziali della recidiva e del lungo intervallo temporale tra le precedenti condanne e il fatto; 3) errato rigetto della applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) correlato alla valutazione della recidiva e della abitudinarietà delle condotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, con effetto assorbente, il primo motivo. Ha rilevato che, nel vigente regime emergenziale, la disciplina (art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L.176/2020) prevede la comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero e la facoltà dell'imputato di depositare conclusioni scritte; in questo caso le conclusioni depositate via PEC dalla difesa non risultano acquisite e non sono state esaminate dai giudici d'appello, con conseguente lesione dell'intervento e della partecipazione attiva dell'imputato (rilevata come nullità di grado generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p.). Per tale ragione la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio. Le censure sulla recidiva e sull'art. 131-bis sono state assorbite dalla decisione sull'illegittimità procedurale e non affrontate nel merito.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'omessa acquisizione e valutazione delle conclusioni scritte dell'imputato integra una nullità di grado generale connessa all'intervento e alla partecipazione attiva dell'imputato al giudizio, suscettibile di essere rilevata in sede di cassazione se tempestivamente dedotta.

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)

    Norma emergenziale che prevede la comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero e la facoltà per l'imputato di trasmettere conclusioni scritte; la Corte ha interpretato la facoltà di depositare conclusioni come strumento essenziale dell'intervento difensivo anche nel rito cartolare, la cui omissione di valutazione costituisce vizio rilevante.

  • art. 23, d.l. 28/10/2020 n.137 (richiamato per la procedura scritta)

    Riferimento alla procedura scritta utilizzata nel trattamento del ricorso, con invio di note difensive; la Corte ha precisato che la disciplina speciale non può essere elusa facendo valere tali invii come meri 'appunti' se la norma attribuisce espressamente la facoltà di presentare conclusioni.

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Citato come riferimento alla procedura camerale (rito abbreviato in appello) e al quadro processuale nel quale si inseriva la facoltà di depositare conclusioni scritte; la Corte sottolinea che anche nella forma cartolare deve essere garantito l'effettivo esercizio dei diritti difensivi.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente; la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito su questa questione perché ha annullato per vizio procedurale, ma richiama che l'eventuale diniego di applicazione richiede adeguata motivazione, anche con riferimento alla recidiva e all'abitualità delle condotte.

  • art. 385 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato per cui era stato condannato il ricorrente (contestato in grado d'appello); la menzione è a fini di quadro fattuale e non ha inciso sulla decisione di annullamento per vizio procedurale.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti equivalenti (recidiva) applicate in precedenza; la Corte ha osservato che la valutazione della recidiva e delle sue ragioni sostanziali è questione di merito che dovrà essere ri-esaminata in sede di rinvio.

Massime di principio

  • Se in un giudizio d'appello svolto con modalità cartolari o telematiche (anche in regime emergenziale) la difesa esercita la facoltà di depositare "conclusioni scritte", tali atti devono risultare acquisiti agli atti e valutati dal giudice; la loro omissione può integrare una nullità rilevante ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
  • La facoltà di presentare conclusioni non è meramente formale: costituisce strumento essenziale dell'intervento difensivo e del contraddittorio, pertanto l'invio via PEC richiede attenzione procedurale (piattaforma corretta, prova di avvenuta ricezione e verifica del versamento in cancelleria).
  • Quando si contesta in cassazione l'omessa acquisizione o valutazione di memorie/conclusioni, la nullità invocata può essere rilevata dalla Corte solo se tempestivamente dedotta e se ha natura di vizio che incide sulla partecipazione e sui diritti dell'imputato.
  • Questioni di merito come la sussistenza della recidiva o l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) rimangono sindacabili nella valutazione motivazionale del giudice di merito; tuttavia, se un vizio procedurale grave è accertato, tali profili possono rimanere assorbiti e ri-esaminati dopo il rinvio.
  • In procedimenti penali con strumenti telematici o cartolari, è buona prassi assicurarsi che ogni atto di parte sia tempestivamente registrato in cancelleria e sia esplicitamente richiamato nel verbale/atto decisionale, per evitare la perdita della tutela giurisdizionale e il rischio di annullamento per vizi formali.

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