Cassazione Penale, Sentenza n. 3913/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva più censure: 1) violazione di legge (art. 178 c.p.p.) per omissione di valutazione in appello delle "conclusioni" difensive depositate telematicamente (PEC) in vista dell'udienza cartolare, non risultanti a verbale né agli atti; 2) vizio di motivazione nella qualificazione della recidiva, per mancata verifica delle ragioni sostanziali della recidiva e del lungo intervallo temporale tra le precedenti condanne e il fatto; 3) errato rigetto della applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) correlato alla valutazione della recidiva e della abitudinarietà delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato, con effetto assorbente, il primo motivo. Ha rilevato che, nel vigente regime emergenziale, la disciplina (art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L.176/2020) prevede la comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero e la facoltà dell'imputato di depositare conclusioni scritte; in questo caso le conclusioni depositate via PEC dalla difesa non risultano acquisite e non sono state esaminate dai giudici d'appello, con conseguente lesione dell'intervento e della partecipazione attiva dell'imputato (rilevata come nullità di grado generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p.). Per tale ragione la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio. Le censure sulla recidiva e sull'art. 131-bis sono state assorbite dalla decisione sull'illegittimità procedurale e non affrontate nel merito.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'omessa acquisizione e valutazione delle conclusioni scritte dell'imputato integra una nullità di grado generale connessa all'intervento e alla partecipazione attiva dell'imputato al giudizio, suscettibile di essere rilevata in sede di cassazione se tempestivamente dedotta.
art. 23-bis, comma 2, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
Norma emergenziale che prevede la comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero e la facoltà per l'imputato di trasmettere conclusioni scritte; la Corte ha interpretato la facoltà di depositare conclusioni come strumento essenziale dell'intervento difensivo anche nel rito cartolare, la cui omissione di valutazione costituisce vizio rilevante.
art. 23, d.l. 28/10/2020 n.137 (richiamato per la procedura scritta)
Riferimento alla procedura scritta utilizzata nel trattamento del ricorso, con invio di note difensive; la Corte ha precisato che la disciplina speciale non può essere elusa facendo valere tali invii come meri 'appunti' se la norma attribuisce espressamente la facoltà di presentare conclusioni.
Citato come riferimento alla procedura camerale (rito abbreviato in appello) e al quadro processuale nel quale si inseriva la facoltà di depositare conclusioni scritte; la Corte sottolinea che anche nella forma cartolare deve essere garantito l'effettivo esercizio dei diritti difensivi.
Norma sulla particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente; la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito su questa questione perché ha annullato per vizio procedurale, ma richiama che l'eventuale diniego di applicazione richiede adeguata motivazione, anche con riferimento alla recidiva e all'abitualità delle condotte.
Norma sostanziale del reato per cui era stato condannato il ricorrente (contestato in grado d'appello); la menzione è a fini di quadro fattuale e non ha inciso sulla decisione di annullamento per vizio procedurale.
Richiamato in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti equivalenti (recidiva) applicate in precedenza; la Corte ha osservato che la valutazione della recidiva e delle sue ragioni sostanziali è questione di merito che dovrà essere ri-esaminata in sede di rinvio.
Massime di principio
- Se in un giudizio d'appello svolto con modalità cartolari o telematiche (anche in regime emergenziale) la difesa esercita la facoltà di depositare "conclusioni scritte", tali atti devono risultare acquisiti agli atti e valutati dal giudice; la loro omissione può integrare una nullità rilevante ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- La facoltà di presentare conclusioni non è meramente formale: costituisce strumento essenziale dell'intervento difensivo e del contraddittorio, pertanto l'invio via PEC richiede attenzione procedurale (piattaforma corretta, prova di avvenuta ricezione e verifica del versamento in cancelleria).
- Quando si contesta in cassazione l'omessa acquisizione o valutazione di memorie/conclusioni, la nullità invocata può essere rilevata dalla Corte solo se tempestivamente dedotta e se ha natura di vizio che incide sulla partecipazione e sui diritti dell'imputato.
- Questioni di merito come la sussistenza della recidiva o l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) rimangono sindacabili nella valutazione motivazionale del giudice di merito; tuttavia, se un vizio procedurale grave è accertato, tali profili possono rimanere assorbiti e ri-esaminati dopo il rinvio.
- In procedimenti penali con strumenti telematici o cartolari, è buona prassi assicurarsi che ogni atto di parte sia tempestivamente registrato in cancelleria e sia esplicitamente richiamato nel verbale/atto decisionale, per evitare la perdita della tutela giurisdizionale e il rischio di annullamento per vizi formali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3755/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3756/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3758/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3760/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3761/2022 del 03/02/2022
- Sentenza penale · 3 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3763/2022 del 03/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →