Cassazione Civile, Ordinanza n. 28035/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il debitore esecutato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva respinto la sua opposizione all’intervento di un istituto di credito in una procedura di espropriazione immobiliare. In concreto, la banca ipotecaria aveva depositato copia conforme del mutuo fondiario e il debitore aveva contestato l’ammissibilità dell’intervento deducendo che il titolo non fosse in forma esecutiva e che, in ogni caso, le successive produzioni documentali non potessero sanare il deposito originario, soprattutto perché effettuate dopo la fase sommaria e dopo l’udienza di autorizzazione alla vendita. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 475, 499, 557, 564, 566, 512 e 617 c.p.c., sostenendo che avrebbe dovuto essere dichiarata l’inammissibilità dell’intervento per mancanza di formula esecutiva sul mutuo fondiario. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 499, 564, 565 e 566 c.p.c., sostenendo che non potevano valere le produzioni documentali tardive volte a supplire all’originaria mancanza del titolo esecutivo. La Corte non è entrata nel merito di tali doglianze perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita dell’attestazione di pubblicazione, della data e del numero identificativo, essendo stata prodotta solo una copia in forma di duplicato informatico priva di tali dati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando che la produzione della sentenza impugnata era inidonea ai fini dell’art. 369 c.p.c. perché mancava l’attestazione di pubblicazione della cancelleria e i relativi dati identificativi. Di conseguenza, non ha esaminato i due motivi relativi alla validità dell’intervento nella procedura esecutiva e alla dedotta carenza del titolo in forma esecutiva. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La tempestiva produzione della copia autentica della sentenza impugnata, completa dell’attestazione di pubblicazione, della data e del numero di pubblicazione, costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di titolo esecutivo e formula esecutiva.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di intervento dei creditori nella procedura esecutiva.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di espropriazione immobiliare.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di intervento nella procedura esecutiva e requisiti del titolo.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di intervento nella procedura esecutiva e produzioni documentali.
Richiamato nei motivi di ricorso.
Richiamato nei motivi di ricorso quale norma sull’opposizione agli atti esecutivi.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di intervento e relative verifiche documentali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, corredata dell’attestazione di pubblicazione e dei relativi dati identificativi, è condizione di procedibilità: la sua mancanza comporta l’improcedibilità del ricorso.
- Per le sentenze redatte in formato nativo digitale, la pubblicazione si perfeziona solo con l’attribuzione, da parte del sistema informatico tramite la cancelleria, del numero identificativo e della data; una copia priva di tali elementi non soddisfa l’onere di deposito richiesto dall’art. 369 c.p.c.
- Quando il ricorso è improcedibile per difetto del deposito del provvedimento impugnato, la Corte non esamina i motivi di merito e provvede alla condanna alle spese secondo soccombenza.
Come è indicizzato
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