Cassazione Civile, Ordinanza n. 06100/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla occupazione di un appartamento sito in Palermo. In precedenti giudizi era stato accertato che l'unità immobiliare apparteneva esclusivamente agli eredi del precedente proprietario e che la precedente occupante lo deteneva senza titolo; era stata inoltre condannata al pagamento di un'indennità di occupazione e, in un successivo giudizio, il ricorrente era stato condannato, insieme a tale occupante, al rilascio dell'immobile. I proprietari hanno quindi chiesto che il ricorrente fosse condannato in solido al pagamento di un'indennità per indebita occupazione per il periodo successivo alla diffida ricevuta nel 2008, sostenendo che da quel momento egli avesse consapevolezza dell'illiceità della detenzione e dovesse rilasciare l'immobile o corrispondere il canone ai proprietari. Il Tribunale ha accolto la domanda in via ulteriormente subordinata; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che la responsabilità del ricorrente derivasse dal concorso nell'illecito occupatorio e che, dalla diffida del 2008 fino al rilascio del marzo 2017, egli avesse detenuto il bene senza titolo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 1292 c.c. e vizi motivazionali per contestare l'affermazione di una obbligazione solidale tra conduttore e occupante originaria, assumendo l'assenza di un titolo costitutivo della solidarietà; 2) nullità della sentenza per omesso esame/motivazione sul motivo di appello relativo alla buona fede del ricorrente, sostenendo che la Corte d'appello non avesse valorizzato il suo comportamento; 3) nullità della sentenza per omesso esame/motivazione sul rigetto del motivo di appello in tema di prescrizione e spese di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul primo motivo, affermando che il titolo dell'obbligazione risarcitoria non andava ricercato nelle precedenti sentenze ma nell'accertamento di merito compiuto dalla sentenza impugnata, che aveva ravvisato il concorso del ricorrente nel medesimo illecito di occupazione abusiva a partire dalla diffida del maggio 2008; da ciò discendeva un'obbligazione risarcitoria plurisoggettiva connotata da solidarietà ex art. 2055 c.c. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva esaminato i motivi di gravame e motivato sul venir meno della buona fede dopo la diffida, nonché sull'eccezione di prescrizione e sulla regolazione delle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la censura sulla solidarietà è stata respinta perché il titolo dell'obbligazione non derivava da una previsione espressa di solidarietà nella sentenza precedente, ma dall'accertato concorso del ricorrente nell'illecito, fonte di obbligazione solidale nel risarcimento del danno.
l'accertato concorso di più soggetti nel medesimo illecito determina una obbligazione risarcitoria plurisoggettiva con vincolo di solidarietà.
il protrarsi dell'occupazione dell'immobile nonostante l'esplicita richiesta di rilascio integra un fatto illecito risarcibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata invocata per denunciare la violazione di legge nel primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stata invocata per denunciare nullità della sentenza per omesso esame, omessa motivazione e omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito accerta, con motivazione congrua, il concorso di un soggetto nel medesimo illecito già attribuito ad altro occupante o detentore, l'obbligazione risarcitoria può essere qualificata come solidale senza necessità di un titolo negoziale autonomo di solidarietà.
- L'originaria buona fede del detentore non esclude la responsabilità risarcitoria se viene meno quando questi riceve formale diffida o comunque conoscenza dell'altrui diritto e persiste nella detenzione del bene senza titolo.
- In cassazione non è censurabile come vizio motivazionale una sentenza sorretta da una motivazione effettiva, coerente e comprensibile; restano deducibili solo le ipotesi estreme di mancanza assoluta, mera apparenza, contraddittorietà irriducibile o obiettiva incomprensibilità.
- La deduzione cumulativa e non distinta di vizi tra loro incompatibili può esporre il motivo a rilievi di inammissibilità; in ogni caso, la Corte può rigettarlo se le doglianze risultano comunque manifestamente infondate.
- In presenza di occupazione abusiva protratta, il risarcimento può essere limitato temporalmente in relazione al periodo effettivamente successivo alla cessazione della buona fede o alla conoscenza dell'illegittimità della detenzione.
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