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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33433/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare. Secondo il giudice di merito, allo stato non era possibile formulare una prognosi favorevole di non recidivanza e di affidabilità esterna, in considerazione della gravità del reato commesso, dei numerosi precedenti penali, della persistente pericolosità sociale e del mancato avvio di un serio processo di revisione critica. Con il ricorso per cassazione il condannato deduceva violazione di legge e vizi motivazionali, ma in realtà sollecitava una diversa valutazione degli elementi di merito già esaminati dal tribunale di sorveglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi prospettati mirassero a ottenere un nuovo giudizio di merito, estraneo al sindacato di legittimità, e che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse adeguata e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il controllo di legittimità sui vizi di violazione di legge e motivazione, che non consente alla Cassazione una nuova valutazione del merito.

  • art. 94 ord. pen.

    Le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare sono esaminate come misure alternative alla detenzione sottoposte a prognosi di affidabilità e non recidivanza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro un'ordinanza del tribunale di sorveglianza, non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito sugli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza.
  • Il diniego delle misure alternative alla detenzione è legittimo quando sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla prognosi di non recidivanza, affidabilità esterna, gravità del precedente reato, precedenti penali e persistente pericolosità sociale.
  • La mera deduzione formale di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se, in concreto, il ricorso mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa ponderazione degli indici di pericolosità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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