Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11925/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso proposto dal Procuratore Generale avverso la decisione della Corte d'appello di Salerno che, pur confermando la responsabilità per il tentato omicidio (aggravato da premeditazione), la violazione della legge sulle armi, la ricettazione e l'incendio dell'auto usata nell'agguato, ha escluso l'aggravante "metodo mafioso" ex art.416-bis.1 cod. pen. L'accusa nella cassazione censurava: 1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello; 2) violazione di legge nella mancata applicazione dell'art.416-bis.1, sostenendo che le modalità dell'agguato evocavano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; 3) uso di un richiamo generico secondo cui le modalità sarebbero comuni anche a reati di altra natura (passionali o economici). I fatti di causa riguardano l'agguato del 13/04/2021 a San Marzano sul Sarno contro Carmine Amoruso (ex collaboratore di giustizia), con colpi esplosi verso il veicolo e ferimento all'avambraccio sinistro; l'auto di Giugliano risultò rubata e poi incendiata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore Generale come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata e razionale per escludere l'aggravante del metodo mafioso, considerando elementi fattuali quali il luogo (zona non residenziale, vicino al cimitero), l'uso di mascherine (volto travisato) a differenza dei paradigmi tipici di agguati mafiosi con volto scoperto e affidamento sul silenzio dei testimoni, la differenza di età e l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare contrasti tra clan o una intimidazione riconducibile alla forza tipica della mafia. La Cassazione ha ricordato che l'aggravante richiede che la violenza o la minaccia assumano la forma propria della violenza mafiosa e che la Corte d'appello si sia adeguatamente confrontata con le ragioni del primo giudice, operando una valutazione non manifestamente illogica. Pertanto la decisione di merito (esclusione dell'aggravante e rideterminazione delle pene: Giugliano anni 8 e mesi 8; Francese anni 6 e mesi 8) resta confermata. Il ricorso viene respinto e non si condannano spese processuali essendo ricorrente la pubblica amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (d.l. 13 maggio 1991 n.152, conv. L. 12 luglio 1991 n.203)

    L'aggravante del "metodo mafioso" si configura quando la violenza o la minaccia assumono la veste propria della violenza mafiosa, ossia risultano caratteristiche di penetrazione, efficacia e intimidazione derivanti dalla prospettazione di provenienza da un tipo di sodalizio criminoso; non è necessario dimostrare l'esistenza di un'associazione mafiosa, ma occorre che le modalità evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione (tra cui mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione): il ricorrente ha invocato questa disposizione per censurare la motivazione della Corte d'appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di riproduzione del ricorso per cassazione (specificazione dei motivi ammessi) richiamati nel ricorso presentato dal Procuratore Generale.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, sent. n.14800/2017; Sez.2, sent. n.32564/2023)

    Principio secondo cui il giudice d'appello che riformi una sentenza di primo grado, anche in senso assolutorio o escludendo aggravanti, deve fornire motivazione puntuale e adeguata che giustifichi la diversa conclusione; inoltre chiarimento sull'applicazione oggettiva dell'aggravante del metodo mafioso una volta accertato il suo utilizzo.

Massime di principio

  • Per configurare l'aggravante del metodo mafioso non basta la gravità o la pianificazione di un reato: è necessario che la violenza o la minaccia evochino la specifica forza intimidatrice riconducibile all'agire mafioso.
  • Elementi fattuali come luogo, modo esecutivo, comportamento dei sicari (es. volto scoperto vs volto travisato), presenza/assenza di testimoni intimiditi, rapporti tra le parti e controllo del territorio sono rilevanti nella valutazione della sussistenza del metodo mafioso.
  • La mera premeditazione o l'accurata organizzazione dell'agguato non sono di per sé sufficienti a provare il metodo mafioso senza il profilo oggettivo e soggettivo richiesto dalla norma.
  • In appello, quando si riforma una sentenza di primo grado in senso favorevole all'imputato (anche parzialmente), il giudice deve motivare in modo puntuale e razionale la diversa conclusione, ma non è tenuto a una motivazione 'rafforzata'.
  • In cassazione il sindacato sulla valutazione probatoria è limitato: il ricorrente non può ottenere la riforma sostenendo semplicemente una lettura alternativa dei fatti se la motivazione del giudice di merito è coerente e non manifestamente illogica.
  • Per il pubblico ministero che impugna la decisione d'appello, è necessario dimostrare un vizio di diritto o una motivazione manifestamente illogica/contraddittoria, non soltanto proporre una diversa interpretazione degli elementi probatori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.