Cassazione Penale, Sentenza n. 22512/2024 del 04/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto una declaratoria di non eseguibilita' della sentenza di condanna e, in subordine, il rilascio del nulla osta per il mantenimento del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio. L'ordine di esecuzione era stato notificato con contestuale sospensione dell'esecuzione in attesa della valutazione dell'istanza di applicazione di una misura alternativa dal Tribunale di sorveglianza. Il ricorso denunciava violazione e errata applicazione di norme (in particolare legge 21/11/1967, n.1185 artt. 3 lett. d) e 12, nonche' artt. 656, 670 e 676 c.p.p.) e mancata o apparente motivazione del provvedimento impugnato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che l'ordine di esecuzione notificato, anche se accompagnato da una sospensione temporanea finalizzata a consentire la richiesta di misure alternative, costituisce l'avvio della fase esecutiva: la pena resta eseguibile e non puo' ritenersi 'non eseguibile' salvo i casi espressamente disciplinati dalla legge (artt. 146, 147 cod. pen. e altre ipotesi tassative). Sul punto del nulla osta per il passaporto, la Corte ha richiamato la legge n.1185/1967 che vieta di ottenere o mantenere il passaporto a chi debba espiare una pena restrittiva della liberta' personale. Per questi motivi il ricorso e' inammissibile; il ricorrente e' condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva ...
L'ordine di esecuzione notificato e' l'atto che concretamente apre la fase esecutiva: anche se e' accompagnato da una sospensione temporanea, la pena rimane eseguibile
presupposti per la non eseguibilita' del titolo di condanna
I casi di ineseguibilita' del titolo sono tassativi; nella fattispecie non sussisteva alcuna delle ipotesi che fanno venir meno il titolo esecutivo
legge 21 novembre 1967, n. 1185 art. 3 lett. d)
Non possono ottenere il passaporto: ... d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale ...
Chi deve espiare una pena detentiva non puo' ottenere o mantenere il passaporto fino all'espiazione: il divieto si applica anche quando l'esecuzione e' temporaneamente sospesa in vista di misure alternative
legge 21 novembre 1967, n. 1185 art. 1 e art. 12
Art. 1 ogni cittadino e' libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire e rientrare; Art. 12 (procedure amministrative per rilascio/nullo)
Il diritto di libera circolazione e' bilanciato dal divieto previsto dall'art. 3 per chi debba espiare pena detentiva: il rilascio o il mantenimento del documento sono subordinati al rispetto delle norme sull'esecuzione della pena
artt. 146, 147 cod. pen.; artt. 667, 625-bis, 635 cod. proc. pen.
richiamate in motivazione come ipotesi tassative di differimento/sospensione o annullamento dell'esecuzione
Solo nelle ipotesi previste da queste norme la pena puo' divenire non eseguibile o sospesa per motivi particolari; non si applicano automaticamente al caso di sospensione temporanea disposta dal PM per consentire l'istanza di misure alternative
artt. 53, 58, 59, 61 legge 24/11/1981 n. 689 e art. 62
disciplinano pene sostitutive delle pene detentive e le modalita' esecutive
Le pene sostitutive hanno un procedimento esecutivo analogo: l'esecuzione ha comunque inizio dopo il passaggio in giudicato e la comunicazione/trasmissione agli uffici competenti
motivi di ricorso per cassazione (comma 1 lett. b) e lett. e))
Il ricorso contestava violazioni di norme e la motivazione del provvedimento impugnato; la Cassazione ha ritenuto le censure infondate e il ricorso inammissibile
Massime di principio
- La notifica dell'ordine di esecuzione costituisce l'avvio della fase esecutiva: anche una sospensione temporanea dell'esecuzione, disposta per consentire la richiesta di misure alternative, non rende la pena ineseguibile salvo casi tassativi previsti dalla legge
- Chi deve ancora espiare una pena detentiva non puo' ottenere o mantenere il passaporto secondo la legge n.1185/1967: la sospensione temporanea dell'esecuzione non elimina il divieto amministrativo di rilascio o mantenimento del documento per l'espatrio
- Per ottenere il riconoscimento di ineseguibilita' del titolo o il nulla osta al rilascio/mantenimento del passaporto e' necessario fondarsi su una delle ipotesi espressamente previste dalle norme processuali (es. vizio del titolo ex art. 670 c.p.p., provvedimenti di differimento ex artt.146-147 c.p., o altri rimedi straordinari previsti dal codice)
- In situazioni analoghe la via utile per il condannato che intende evitare l'esecuzione in forma detentiva e/o il divieto di espatrio e' l'immediata istanza al Tribunale di sorveglianza per l'accesso a misure alternative o la proposizione dei rimedi previsti dalla legge (ricorso per vizio del titolo solo se sussistono i presupposti), non la domanda di declaratoria generale di ineseguibilita'
- Le censure sulla motivazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione vanno fondate su carenze specifiche e non su argomentazioni generiche: la Cassazione richiede che le ragioni di impugnazione dimostrino profili di illegittimita' rilevanti e non meramente astratti
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