Cassazione Penale, Ordinanza n. 17592/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure non introducessero questioni di legittimità ma riproponessero profili già vagliati in appello. Ha quindi applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 13/09/2024. Dal testo emerge che le censure riguardavano, da un lato, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 c.p. e, dall'altro, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, specifiche e non illogiche, sicché non erano deducibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come aggravante oggetto di censura; la Corte ne conferma la valutazione di merito, ritenendola sorretta da motivazione corretta e non manifestamente illogica.
Applicato come conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente.
- La valutazione della sussistenza di un'aggravante e del diniego delle attenuanti generiche, quando sorretta da motivazione non manifestamente illogica, appartiene al giudizio di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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