Cassazione Civile, Ordinanza n. 33916/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Napoli che aveva respinto il suo ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Napoli. Ha dedotto un unico motivo di "error in iudicando" per violazione degli artt. 8 CEDU, 13, commi 2, lett. c), 3 e 5, del testo unico immigrazione e dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, sostenendo che il giudice di merito avesse fondato il giudizio di pericolosità sociale soltanto sulle risultanze del casellario giudiziale/precedenti penali, senza compiere una valutazione prognostica circa la futura commissione di reati e senza verificare l'attuale riconducibilità del ricorrente alle categorie previste dalla normativa richiamata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha osservato che il Giudice di pace aveva comunque svolto, sia pure in forma succinta, una valutazione sulla pericolosità sociale del ricorrente, valorizzando la condanna riportata e ritenendo non sufficiente, per escludere la pericolosità, la sola espiazione della pena e l'assenza di ulteriori condanne. Non essendo stato dedotto neppure un vizio di motivazione, il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la Prefettura intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 8 CEDU
Richiamato dal ricorrente come parametro violato, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione in relazione alla motivazione sulla pericolosità sociale.
art. 13, commi 2, lett. c), 3 e 5, d.lgs. 286/1998
Le norme sul decreto di espulsione vengono invocate per contestare il giudizio di pericolosità, ma la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente apprezzato gli elementi rilevanti.
È richiamato per sostenere che il ricorrente non rientrasse nelle categorie di pericolosità sociale; la Corte non accoglie la censura.
Massime di principio
- In tema di espulsione prefettizia, il giudizio di pericolosità sociale può essere desunto anche dalla condanna riportata e non richiede necessariamente una motivazione analitica particolarmente estesa, purché risulti che il giudice abbia effettivamente considerato gli elementi rilevanti.
- Ai fini del controllo di legittimità, la mera allegazione di un'erronea valutazione della pericolosità non basta se non viene specificamente dedotto anche un vizio di motivazione, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia comunque presente.
- L'avvenuta espiazione della pena e l'assenza di successive condanne non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la pericolosità sociale, ove il giudice di merito abbia valorizzato la precedente condanna come indice contrario.
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