Cassazione Civile, Ordinanza n. 02926/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione della controversia e dello sgravio della cartella, rilevando la cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il contenzioso in sede di legittimità e ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 546 del 1992, conseguente a una precedente controversia su un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2004. Dopo che la CTP aveva accolto il ricorso originario, la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima la cartella. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che la controversia rientrava nella definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e che vi era stato sgravio della cartella; il contribuente ha depositato memoria attestando il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2019.
Norme richiamate
art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come base normativa della cartella di pagamento impugnata, emessa in pendenza/seguito del giudizio tributario sull'avviso di accertamento
indicato come titolo della definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere
richiamato per la definizione della controversia e lo sgravio della cartella
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
citato quale disciplina del processo tributario
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria sia definita in corso di cassazione per effetto di una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e la cartella impugnata sia stata sgravata, il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche sulla base della dichiarazione della parte resistente circa l'avvenuta definizione e dello sgravio, corroborata dal comportamento processuale del ricorrente che attesti l'adesione alla definizione e il pagamento della rata prevista.
- In caso di cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità, la Corte può compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02783/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02784/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02786/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02787/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02788/2023 del 31/01/2023
- ordinanza_civile · 31 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02789/2023 del 31/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →