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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02926/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione della controversia e dello sgravio della cartella, rilevando la cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il contenzioso in sede di legittimità e ha compensato integralmente le spese tra le parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 546 del 1992, conseguente a una precedente controversia su un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2004. Dopo che la CTP aveva accolto il ricorso originario, la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima la cartella. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che la controversia rientrava nella definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e che vi era stato sgravio della cartella; il contribuente ha depositato memoria attestando il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria sia definita in corso di cassazione per effetto di una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e la cartella impugnata sia stata sgravata, il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche sulla base della dichiarazione della parte resistente circa l'avvenuta definizione e dello sgravio, corroborata dal comportamento processuale del ricorrente che attesti l'adesione alla definizione e il pagamento della rata prevista.
  • In caso di cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità, la Corte può compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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