Cassazione Penale, Ordinanza n. 05355/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per essersi posto alla guida di un'autovettura sulla pubblica via e per aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinico-tossicologici finalizzati a verificare l'eventuale presenza di alcol, stupefacenti o sostanze psicotrope, nonché gli accertamenti necessari a verificare lo stato di alterazione psicofisica. Con il ricorso per cassazione, tramite il difensore, deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che dal verbale di contestazione sarebbe emerso un rifiuto limitato al solo accompagnamento presso l'ospedale per gli accertamenti; 2) vizio di motivazione, assumendo la irrilevanza penale di quel rifiuto. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze non superassero il vaglio di ammissibilità perché proponevano, in sostanza, una diversa lettura del fatto già esaminato dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la Corte di appello aveva già accertato, sulla base delle concrete modalità del fatto e della documentazione richiamata, che l'imputato aveva rifiutato sul posto o presso altra struttura di sottoporsi a qualsivoglia accertamento, non limitando il dissenso al solo trasferimento in ospedale. Le censure del ricorrente sono state giudicate una inammissibile deduzione di fatto in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, cod. strada
Viene richiamato quale base normativa del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti in materia di guida sotto l'influenza dell'alcol; la decisione valorizza l'accertamento del rifiuto totale e non la sua limitazione a un singolo profilo operativo.
art. 187, comma 8, cod. strada
Viene richiamato quale base normativa del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti in materia di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; la Corte conferma che il rifiuto di qualsivoglia accertamento integra la fattispecie contestata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una mera e alternativa lettura dei fatti rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito, quando la censura non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il rifiuto penalmente rilevante agli accertamenti previsti dagli artt. 186 e 187 cod. strada può essere integrato dal diniego totale di sottoporsi a qualsiasi accertamento, anche se il ricorrente tenti di ridurlo a un aspetto parziale o accessorio della procedura.
- La deduzione di un diverso significato del verbale o delle risultanze documentali, quando contrasti con l'accertamento fattuale del giudice di merito, integra un'inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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