Cassazione Penale, Sentenza n. 38652/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione delle prerogative difensive per mancata notifica regolare dell'avviso di udienza al difensore di fiducia (Avv. Giancarlo Panariello). L'avviso era stato inviato a mezzo PEC ma risulta "rifiutato dal sistema" con il messaggio di errore indicante "errore 5.0.1 Namirial spa"; non è stata effettuata altra notifica nonostante la comunicazione di mancata consegna lo consentisse. Il ricorrente deduce che l'assenza di regolare citazione ha impedito l'esercizio delle difese nella sede di riesame dei provvedimenti cautelari reali (sequestro probatorio per reato di usura).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la comunicazione via PEC non possa ritenersi automaticamente perfezionata mediante deposito in cancelleria quando la mancata consegna non è chiaramente imputabile al destinatario. Dato che l'errore registrato non dimostra inequivocabilmente la responsabilità del destinatario, si è configurata la violazione delle prerogative difensive. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, disponendo la rinnovazione dell'avviso per consentire la regolare partecipazione del difensore (pronuncia resa in camera di consiglio il 11/07/2023).
Norme richiamate
La comunicazione/notificazione via PEC può considerarsi perfezionata mediante deposito in cancelleria se la mancata consegna del messaggio è imputabile al destinatario; tuttavia tale imputazione deve essere effettivamente dimostrata o risultare chiaramente dall'errore rilevato, non può essere presunta in presenza di un generico errore del gestore.
Cass. Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019 (Carbone)
Giurisprudenza richiamata che ammette il perfezionamento della notifica via PEC tramite deposito in cancelleria quando la mancata consegna è imputabile al destinatario (nel caso specifico la notifica era stata rifiutata dal sistema per responsabilità del destinatario). La Corte distingue però il caso attuale perché l'errore non permette di attribuire con certezza la responsabilità al destinatario.
art. 324, comma 5, c.p.p.
Norma che autorizza la Corte di Cassazione ad annullare con rinvio al giudice di merito competente per un nuovo esame della causa; qui è stata applicata per disporre un nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza per vizio di notifica.
Massime di principio
- La notifica via PEC si considera valida per deposito in cancelleria solo se la mancata consegna è chiaramente imputabile al destinatario; in caso di errore generico del gestore occorre verificare chi sia responsabile prima di ritenere perfezionata la notifica.
- Messaggi di errore della piattaforma (es. "errore 5.0.1 Namirial spa") non sono, di per sé, prova che il destinatario abbia rifiutato la ricezione; il giudice deve accertare l'effettiva responsabilità prima di dichiarare valida la notificazione sostitutiva.
- La mancata e regolare citazione del difensore per l'udienza di riesame costituisce vizio rilevante delle prerogative difensive e può determinare l'annullamento del provvedimento con rinvio.
- Se la notificazione telematica risulta ineseguita e non è possibile attribuirne la causa al destinatario, la parte deve essere regolarmente ricitata con nuovi avvisi e, se necessario, il giudice deve rinviare l'atto per consentire la partecipazione del difensore.
- In presenza di dubbi sulla validità della notifica via PEC, è prudente procedere a una nuova notifica tramite modalità che garantiscano prova certa della consegna (es. deposito in cancelleria con documentazione dell'esito) per evitare nullità o annullamenti.
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