Cassazione Penale, Ordinanza n. 28864/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto aveva proposto reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva respinto a sua volta il reclamo avverso il trasferimento disposto dalla casa circondariale in regime di alta sicurezza presso un istituto di Ascoli Piceno, ritenuto lontano dalla stabile dimora della famiglia in Sicilia. Con il ricorso per cassazione deduceva: inosservanza dell'art. 14 ord. pen. in contrasto con gli artt. 27 Cost., 3 e 8 CEDU; erronea interpretazione della stessa norma per avere ritenuto legittima l'assegnazione del condannato all'ergastolo e per non aver valorizzato l'esigenza di mantenere le relazioni affettive; illogicità della motivazione. La Corte osserva che tali censure riproponevano questioni già esaminate nel reclamo e che la motivazione del tribunale di sorveglianza era adeguata, richiamando esigenze specifiche ostative a un collocamento vicino alla famiglia e la circostanza che il detenuto era già dal 2023 nell'istituto marchigiano, senza essere ristretto in Sicilia da anni. Inoltre i primi due motivi non si confrontavano con il principio di inammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze del magistrato di sorveglianza rese su reclamo generico relativo a provvedimenti che incidono solo sulle modalità di esercizio di un diritto soggettivo e restano rimessi alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria.
Norme richiamate
Le assegnazioni e i trasferimenti del detenuto devono essere valutati in relazione alle esigenze di sicurezza e disciplina interne; la scelta dell'istituto può essere giustificata da specifiche esigenze ostative a una collocazione vicino alla famiglia.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa come parametro di legittimità, ma non ritenuto decisivo per superare la discrezionalità amministrativa nella collocazione del detenuto.
art. 3 CEDU
Invocato dalla difesa; la Corte non ravvisa violazioni tali da incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato.
art. 8 CEDU
Invocato dalla difesa in relazione ai rapporti familiari; non esclude la valutazione discrezionale dell'amministrazione penitenziaria quando il provvedimento non incide su un diritto soggettivo in modo diretto.
Richiamato implicitamente per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza quando il reclamo riguarda un provvedimento dell'amministrazione penitenziaria che non incide direttamente su un diritto soggettivo del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio del medesimo, rimesse alla discrezionalità amministrativa per esigenze di ordine e disciplina.
- Le censure che si limitano a riprodurre motivi già dedotti in sede di reclamo, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, sono inidonee a fondare un ricorso ammissibile.
- La motivazione è immune da censura quando dà conto, anche per relationem, delle specifiche esigenze penitenziarie che giustificano il trasferimento o l'assegnazione del detenuto in un istituto diverso da quello più vicino alla famiglia.
- Il diritto a mantenere relazioni familiari non impedisce di per sé le scelte organizzative dell'amministrazione penitenziaria, ove queste risultino sorrette da esigenze concrete e siano esaminate nel rispetto della normativa penitenziaria.
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