Cassazione Penale, Ordinanza n. 18721/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per rapina aggravata. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione della prova posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di rapina di cui all'art. 628, primo comma e terzo comma, n. 1, c.p., sostenendo in sostanza l'erroneità dell'individuazione dell'imputato attraverso le immagini di videosorveglianza confrontate con le fotografie. Il secondo motivo denunciava i medesimi vizi in relazione all'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., contestandone i presupposti e la motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di doglianze già dedotte e disattese in appello con motivazione esaustiva, configurandosi come richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto anche il secondo motivo reiterativo e, in ogni caso, manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva espressamente motivato sulla recidiva, valorizzando i precedenti penali e la proclività a delinquere. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, primo comma e terzo comma, n. 1, c.p.
Disposizione incriminatrice richiamata per il reato di rapina aggravata oggetto di condanna; il ricorso non ha superato il controllo di legittimità sulla valutazione della prova relativa alla responsabilità.
Norma sulla recidiva applicata dalla Corte di merito sulla base dei precedenti penali e della proclività a delinquere dell'imputato.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo doglianze già esaminate e disattese in appello, quando la sentenza impugnata le abbia confutate con motivazione congrua e non illogica.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione del merito, specie quando la censura mira solo a contrapporre una lettura alternativa delle prove.
- L'applicazione della recidiva è sorretta da motivazione sufficiente quando il giudice di merito valorizza i precedenti penali e ricava la persistente inclinazione a delinquere da elementi concreti della storia criminale dell'imputato.
- La manifesta infondatezza o la ripetizione di censure già respinte in appello può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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