Cassazione Penale, Ordinanza n. 24656/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sul presupposto che l'elemento oggettivo del reato mancasse, perché la falsa dichiarazione di identità non sarebbe stata preceduta da interrogazioni degli agenti. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sostenendo che l'esatta identità dell'imputato sarebbe stata desunta solo dalle sue dichiarazioni agli agenti e non da riscontri autonomi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché sostanzialmente riproduttivo di questioni già proposte in appello e già motivate in modo logico e giuridicamente corretto dalla Corte territoriale; ha inoltre osservato che la richiesta proveniva dall'offerta del modulo da compilare con le generalità, integrando così la condotta tipica. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché l'identità dell'imputato risultava anche dai rilievi dattiloscopici, ed è stato comunque giudicato generico per mancata indicazione di una diversa identità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La falsa dichiarazione di identità è integrata anche quando la richiesta di indicare le generalità si realizzi attraverso la consegna di un modulo da compilare, senza necessità che la contestazione avvenga con specifiche interrogazioni verbali preventive; la prova dell'identità può fondarsi anche su rilievi dattiloscopici.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare questioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'art. 496 c.p., la richiesta di indicare le proprie generalità può risultare integrata anche mediante la consegna di un modulo da compilare; non è necessario che la falsa attestazione sia preceduta da un'interrogazione verbale formale degli operanti.
- La prova dell'identità dell'imputato può essere desunta da plurimi elementi di riscontro, compresi i rilievi dattiloscopici, e non è censurabile con doglianze meramente assertive o generiche.
- La censura di vizio motivazionale è inammissibile quando non indichi quale diversa identità o quale concreto travisamento sarebbe stato trascurato dalla sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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