Cassazione Penale, Sentenza n. 39939/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari che, decidendo con il rito abbreviato, aveva: assolto Taula dai capi 18) e 19), confermato l'assoluzione di Cherchi e Chessa per i capi 15), 16) e 17), e confermato la condanna di Chessa per vari reati (tra cui partecipazione ad associazione a delinquere, rapine e danneggiamento). Il Procuratore Generale censurava, tra l'altro, la mancanza della motivazione cosiddetta "rafforzata" per il ribaltamento della sentenza di primo grado (soprattutto rispetto a Taula), il vizio di valutazione e la presunta valutazione parcellizzata degli indizi (art. 192 c.p.p.) per Cherchi e Chessa, e sollevava questioni su singole interpretazioni probatorie (intercettazioni, dichiarazioni di testi come Murru). Il difensore di Chessa proponeva ricorso per Cassazione articolato su mancata considerazione di elementi a favore, contestazione della attendibilita di specifiche dichiarazioni e intercettazioni, partecipazione all'associazione Olianas, diniego delle attenuanti generiche, errata quantificazione degli aumenti per continuazione e, infine, prescrizione del reato indicato al capo 8).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale nella parte in cui contestava le assoluzioni (Taula, Cherchi, Chessa) e ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito la motivazione rafforzata richiesta per il ribaltamento della decisione di primo grado in relazione a Taula; ha inoltre ritenuto che molte delle doglianze fossero, di fatto, richieste di rivalutazione del merito probatorio non consentite in questa sede. Quanto al ricorso presentato nell'interesse di Franco Giuseppe Chessa, la Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi, ma ha accolto l'ultimo motivo relativo alla prescrizione del reato di danneggiamento indicato al capo 8): ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo e ha eliminato la relativa pena (20 giorni di reclusione e 33 euro di multa, già ridotte per il rito). Tutto il resto dei ricorsi (compreso quello del Procuratore Generale) è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Richiamato dal pubblico ministero in relazione alla qualificazione delle condotte come tentativo; la Corte ha valutato le contestazioni come deduzioni probatorie non idonee a sovvertire la decisione di merito mediante ricorso per legittimità.
Richiamato in ordine al delitto di rapina; le censure sulla qualificazione delle condotte e sulla prova sono state trattate come questioni di merito che la Cassazione non rivede se non per travisamento specificamente allegato.
Norme richiamate nel quadro delle contestazioni relative a delitti commessi contro istituti di vigilanza; la valutazione delle prove relative a tali reati è stata ritenuta questione di merito di competenza del giudice del fatto.
Richiamato dal pubblico ministero per contestare una valutazione 'parcellizzata' degli indizi; la Corte di Cassazione ha spiegato che la doglianza si risolve in una critica di merito alla valutazione degli indizi e, pertanto, non è apprezzabile in Cassazione se non come travisamento specifico.
art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per affermare che, in caso di doppia conforme assolutoria, il pubblico ministero non può trasformare in ricorso per Cassazione una mera censura di vizio di motivazione; la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze del PM basate su vizio di motivazione.
Invocato in ordine alle attenuanti generiche atipiche: la Corte ha ricordato che le attenuanti richiedono elementi positivi e che l'assenza di elementi negativi non impone automaticamente la loro concessione; nel caso specifico il diniego è stato ritenuto congruo.
Richiamato rispetto alla quantificazione degli aumenti per continuazione: la Corte ha ritenuto tardiva la doglianza relativa alla motivazione sugli aumenti e ha confermato la correttezza del trattamento sanzionatorio nel suo complesso, salvo la specifica censura poi accolta per prescrizione.
Richiamato in relazione alla estinzione per prescrizione del reato contestato al capo 8); la Corte ha verificato i termini e le sospensioni e ha accolto il motivo dichiarando estinto il reato e annullando senza rinvio la relativa parte di pena.
Massime di principio
- La Corte d'appello, quando ribalta una decisione di primo grado (condanna assolta o viceversa), deve fornire una motivazione "rafforzata" che affronti specificamente gli argomenti della sentenza precedente; la Cassazione verifica solo la correttezza logica di tale motivazione, non il merito probatorio.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione della prova o degli indizi: le critiche sulla capacità dimostrativa costituiscono in genere questioni di merito non ammissibili in Cassazione salvo l'allegazione di travisamento palese e decisivo, indicato in forma autosufficiente.
- Il pubblico ministero ha limiti nell'impugnazione per Cassazione delle assoluzioni conformi: non può trasformare in ricorso per legittimità una mera censura di vizio di motivazione quando la sentenza di appello è di segno diverso da quella di primo grado (articolo 608 c.p.p. e correlati principi).
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di persone coinvolte possono essere censurate in Cassazione solo se si indica con precisione il travisamento o la manifesta illogicità; le interpretazioni alternative proposte in astratto sono tipicamente questione di merito.
- La concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi che il giudice deve valutare; la semplice buona condotta processuale o scelte assistenziali non bastano se sussistono elementi di gravità e precedenti rilevanti.
- La prescrizione va verificata contabilizzando eventuali sospensioni e interruzioni; se emerge che il termine era spirato prima della sentenza impugnata la Cassazione può annullare senza rinvio la parte di pena relativa al reato estinto.
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