Cassazione Penale, Sentenza n. 23996/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un omicidio commesso all'esito di un violento diverbio tra due persone che vivevano nella stessa abitazione. In primo grado l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio e condannato; in appello la Corte di assise di appello di Roma ha escluso l'aggravante dei futili motivi e ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in anni 12 di reclusione. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha censurato la sentenza d'appello deducendo carenza assoluta o apparenza di motivazione, nonché travisamento della prova, nella parte in cui aveva negato l'attenuante della provocazione ex art. 62, comma 2, c.p. Secondo la difesa, vi era uno stato di grave turbamento derivante dal timore di perdere l'abitazione e dalla precaria situazione economica; l'invito della vittima a lasciare la casa sarebbe stato un fatto ingiusto, poiché l'imputato era intestatario del contratto di locazione e la persona offesa non avrebbe avuto titolo per allontanarlo. La difesa richiamava anche un'intimazione di sfratto per morosità notificata successivamente, nonché dichiarazioni rese da un terzo che escluderebbero altri motivi di dissidio. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha considerato congrua e immune da vizi la motivazione della Corte territoriale sul diniego della provocazione: l'invito della vittima a lasciare l'abitazione, pur formulato in modo perentorio e aggressivo, non è stato ritenuto un "fatto ingiusto altrui"; inoltre il quadro fattuale mostrava una reciproca aggressione verbale e verosimilmente fisica, seguita da una scelta autonoma e abnorme dell'imputato di prendere un coltello e colpire mortalmente la vittima. La Corte ha anche osservato che dalla istruttoria emergeva comunque che l'effettivo conduttore dell'immobile e pagatore del canone era la persona offesa, sicché era dubbio che l'invito a lasciare la casa fosse ingiusto. A sostegno, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza sulla provocazione, affermando che essa richiede uno stato d'ira, un fatto ingiusto obiettivamente tale e un rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione, ma non è configurabile quando la sproporzione tra fatto altrui e reazione sia così grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e l'imputato è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
attenuante della provocazione
La provocazione richiede uno stato d'ira, un fatto ingiusto altrui obiettivamente tale e un nesso causale psicologico tra offesa e reazione; non basta la mera conflittualità o l'esistenza di un contesto degradato.
In caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 30469 del 15/07/2010
La circostanza attenuante della provocazione non ricorre quando la sproporzione fra fatto ingiusto e reato commesso è talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale.
art. 21409 del 27/03/2019
Ai fini della provocazione occorrono stato d'ira, fatto ingiusto altrui obiettivamente ingiusto e rapporto di causalità psicologica; la proporzionalità non è requisito autonomo, salvo che la sproporzione escluda stato d'ira o nesso causale.
art. 8945 del 19/01/2022
La provocazione non è configurabile quando la sproporzione tra fatto ingiusto e reato commesso è così grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale.
Massime di principio
- L'attenuante della provocazione ex art. 62, n. 2, c.p. presuppone che il fatto della vittima sia obiettivamente ingiusto e che la reazione dell'agente sia causalmente collegata a quel fatto da un rapporto psicologico effettivo, non da una mera occasione conflittuale.
- La mera esasperazione soggettiva dell'imputato, anche se determinata da difficoltà abitative o economiche, non basta a integrare la provocazione se il comportamento della persona offesa non è di per sé antigiuridico in senso stretto.
- Quando tra il fatto asseritamente provocatorio e la reazione omicida si inserisce un segmento autonomo di aggressione verbale o fisica reciproca, il nesso tra offesa e reazione può risultare interrotto.
- La sproporzione macroscopica tra offesa e reazione può escludere la configurabilità della provocazione perché incide sullo stato d'ira o sul nesso causale psicologico.
- In sede di legittimità, la motivazione sul diniego della provocazione è censurabile solo se mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta proporre una diversa lettura del materiale probatorio.
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