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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04001/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo fosse meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e disattese in appello con corretti argomenti giuridici. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo: l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dall'ordinanza emerge che la censura riproponeva profili già esaminati e respinti dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette dalla Cassazione. Non sono indicati il fatto storico né il reato contestato nella sentenza impugnata, né altri motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dal ricorrente, ma la Corte rileva che il suo mancato riconoscimento era già stato motivatamente escluso dal giudice di merito e che la censura di legittimità si limitava a riproporre le stesse doglianze.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e confutate in modo congruo e corretto dal giudice di merito, senza individuare specifici errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere censurato in cassazione solo se la doglianza evidenzia un effettivo vizio della decisione impugnata; non è sufficiente una mera riproposizione delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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