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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36782/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, pur confermando in parte il decreto con cui il Pubblico Ministero aveva disposto il sequestro probatorio di documentazione amministrativa e di apparecchi informatici nell'ambito di indagini per corruzione, aveva ordinato il dissequestro e la restituzione degli apparecchi elettronici di Quartieri ritenendo che il decreto originario non avesse motivato specificamente la necessita' della apprensione indiscriminata di tutti i dispositivi. Il Procuratore deduceva che la informativa richiamata nel decreto (con segnalazione di messaggi via "WhatsApp" indicanti offerte di denaro) fosse sufficiente a giustificare il sequestro degli apparecchi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto inammissibile il motivo nella forma perché nella cassazione contro ordinanze sulle misure reali possono essere impugnate solo violazioni di legge (non vizi di motivazione). Sussistendo comunque motivazioni di merito, ha ritenuto infondato il ricorso anche nel merito: il Tribunale del riesame aveva correttamente rilevato l'assenza nel decreto originario di adeguata specificazione del collegamento tra i singoli dispositivi e le esigenze investigative, e che il generico richiamo a una informativa non allegata non poteva supplire alla mancanza di motivazione. La Corte ha richiamato il principio di proporzionalità e l'orientamento giurisprudenziale che vieta sequestri probatori indiscriminati di massa di dati informatici senza criteri di selezione, richiesta di copie forensi, estrazione mirata dei soli dati rilevanti e garanzia del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per spiegare l'oggetto del ricorso al Tribunale di Roma (adito ai sensi di tale articolo); non oggetto di specifica interpretazione controversa nella decisione.

  • artt. 322, comma 1 e 325, comma 1 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta questi articoli nel senso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure reali è consentito esclusivamente per far valere violazioni di legge e non per impugnare vizi di motivazione; quindi doglianze sulla motivazione sono, in linea di principio, inammissibili in cassazione.

  • artt. 110, 81, 319 e 321 cod. pen.

    Norme penali richiamate nella descrizione dei fatti come quadro normativo dell'ipotesi di reato (concorso, corruzione e aggravazioni). Vengono indicate come oggetto delle indagini ma non interpretate diversamente dalla Corte ai fini del provvedimento impugnato.

  • Principio di proporzionalità e adeguatezza (giurisprudenza consolidata)

    La Corte richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle misure reali (sequestro probatorio) devono essere rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza: è illegittimo il sequestro indiscriminato di dispositivi elettronici senza specifiche ragioni, criteri di selezione, preventiva acquisizione di copie forensi e previsione della restituzione del materiale non pertinente.

Massime di principio

  • In cassazione contro ordinanze relative a misure reali si possono dedurre soltanto violazioni di legge; i vizi di motivazione, salvo che concretamente configurino una violazione normativa, sono inammissibili.
  • Il sequestro probatorio di dispositivi elettronici richiede una motivazione specifica che colleghi ciascun tipo di bene alla finalità investigativa: non è sufficiente un richiamo generico a una informativa non allegata.
  • La mera indicazione che esistono messaggi su applicazioni (es. "WhatsApp") non giustifica automaticamente l'apprensione indiscriminata di tutti i dispositivi; occorre indicare perché è probabile che i dispositivi contengano i dati rilevanti e quali dati si cercano.
  • Deve essere prevista, e se possibile indicata nel decreto, la modalità tecnica di acquisizione (es. copie forensi), criteri di selezione dei dati, estrazione dei soli dati pertinenti e procedure di restituzione del materiale non rilevante, nel rispetto del contraddittorio con i difensori.
  • I provvedimenti che dispongono misure reali devono rispettare il principio di proporzionalità: la misura deve essere adeguata, necessaria e non eccedere rispetto all'obiettivo investigativo.
  • Per difendere la legittimità di un sequestro di massa informatico il pubblico ministero dovrebbe allegare o descrivere dettagliatamente le risultanze investigative (es. estratti di messaggi, elementi che indichino la presenza dei dati sui dispositivi) e indicare criteri operativi per limitare l'apprensione ai soli elementi utili.

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