Cassazione Penale, Ordinanza n. 36727/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo concesso il beneficio della non menzione, confermando nel resto la condanna per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Con il primo motivo ha contestato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che il documento fosse un falso grossolano e quindi inidoneo a trarre in inganno; con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata derubricazione nella fattispecie meno grave di cui al comma 1 dell'art. 497-bis c.p.; con il terzo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il quarto ha censurato l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, osservando che la motivazione della Corte territoriale era logica e immune da vizi, che il falso non era grossolano poiché aveva richiesto accertamenti ulteriori per essere smascherato, che correttamente era stata ritenuta integrata l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 497-bis c.p. anche perché i documenti recavano la foto dell'imputato, e che la particolare tenuità era stata esclusa per la considerevole quantità di documenti falsi rinvenuti. Il quarto motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena e la misura delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del comma 2, escludendo la derubricazione al comma 1, perché i documenti falsi recavano la fotografia dell'imputato e ciò faceva ritenere che egli avesse collaborato alla contraffazione fornendo le proprie immagini.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della considerevole quantità di documenti falsi rinvenuti, ritenuta incompatibile con la lieve entità dell'offesa.
La graduazione della pena, incluse le attenuanti generiche e la determinazione della pena base, è stata ricondotta alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali e con motivazione congrua.
null
Massime di principio
- Il giudizio sulla idoneità del falso a trarre in inganno va effettuato in concreto: non è grossolano il documento che, pur falso, richiede ulteriori verifiche per essere smascherato.
- In tema di documenti di identificazione falsi, la presenza della fotografia dell'imputato sul documento può essere valorizzata come indice della sua partecipazione alla contraffazione, consentendo di ritenere integrata la fattispecie più grave prevista dal comma 2.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando l'offesa al bene giuridico tutelato risulti apprezzabile, anche per la rilevante quantità di documenti falsi rinvenuti.
- La determinazione della pena e il riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti generiche appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se la motivazione è congrua e aderente ai criteri legali.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito sulla severità della pena, se il giudice di merito ha indicato gli elementi ritenuti decisivi per la commisurazione sanzionatoria.
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