Cassazione Penale, Ordinanza n. 27968/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza di legge e carenza di motivazione sulla prova della destinazione della sostanza a terzi, sostenendo che fosse per uso personale. Con il secondo motivo ha lamentato difetto di motivazione sulla mancata qualificazione del fatto come lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il terzo motivo ha censurato l'applicazione della recidiva, deducendo erronea applicazione degli artt. 99 e 133 c.p. e vizio motivazionale nel giudizio di maggiore riprovevolezza e pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, con motivazione logica e congrua. Quanto alla destinazione a terzi, ha valorizzato il consistente quantitativo di sostanza, il materiale per il confezionamento in dosi e i movimenti sospetti osservati dai militari. Quanto alla lieve entità, ha ritenuto corretta la valutazione complessiva di quantità, numero di dosi ricavabili e destinazione al mercato, incompatibile con il piccolo spaccio. Quanto alla recidiva, ha ritenuto adeguata la motivazione sul nesso tra il nuovo reato e i precedenti, idonea a fondare il giudizio di maggiore riprovevolezza e pericolosità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata per il reato di detenzione di sostanza stupefacente; la Corte conferma la sussistenza della detenzione a fini di spaccio sulla base degli indici fattuali valorizzati in merito.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
la lieve entità va valutata globalmente, considerando mezzi, modalità e circostanze dell'azione; nel caso concreto è stata esclusa per quantità, numero di dosi ricavabili e destinazione al mercato.
la recidiva non può essere applicata in modo meramente formale; il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione del reato esprima maggiore riprovevolezza e pericolosità.
richiamato come criterio di commisurazione e valutazione della personalità del reo nella conferma della recidiva e del trattamento sanzionatorio.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè e altro, Rv. 247838
le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui la recidiva richiede una valutazione concreta e individualizzata della pericolosità e della riprovevolezza, non essendo sufficiente il solo dato formale dei precedenti penali.
Massime di principio
- La destinazione a terzi della sostanza stupefacente può essere desunta da un complesso di elementi fattuali, quali quantità detenuta, presenza di strumenti per il confezionamento e modalità di osservazione della condotta, senza che sia necessario un unico indice decisivo.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione; è incompatibile con quantitativi rilevanti e con elementi univoci di commercializzazione.
- La recidiva ex art. 99 c.p. non può essere applicata per automatismo: il giudice deve accertare in concreto se i precedenti siano sintomatici di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, valorizzando omogeneità dei reati, distanza temporale e caratteristiche della devianza.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure si limitano a riprodurre doglianze già esaminate e a contrapporre una lettura alternativa dei fatti senza evidenziare reali vizi di violazione di legge o manifeste illogicità della motivazione.
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