Cassazione Penale, Sentenza n. 32599/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione e inattendibilita' della persona offesa (Vittorio Fonseca), perche' inizialmente aveva detto che le lesioni erano da caduta ma solo dopo due giorni attribui' il fatto all'imputato; si contestava che il certificato medico non confermasse la dinamica riferita successivamente; 2) violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. perche' la Corte distrettuale, sul punto della continuazione relativo al reato di minaccia, incremento' l'aumento di pena da 1 a 2 mesi in peius sull'appello proposto dal solo imputato, senza motivazione sufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto sul secondo motivo. Il primo motivo e' stato dichiarato inammissibile per essere essenzialmente di merito (non consentito alla Corte di legittimita' riconsiderare la valutazione delle prove). Quanto al secondo motivo, la Corte ha constatato l'assenza di motivazione circa il raddoppio dell'aumento per la continuazione e la violazione del divieto di reformatio in peius; il vizio non e' stato sanato dal rinvio perche' nel frattempo e' intervenuta la prescrizione del reato di minaccia. Di conseguenza la sentenza impugnata e' annullata senza rinvio limitatamente al capo di imputazione per minaccia, che si e' estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa parte di pena. La condanna per il reato di lesioni personali (pena 5 mesi di reclusione) e' divenuta definitiva.
Norme richiamate
Divieto di reformatio in peius: il giudice dell'impugnazione non puo' aggravare la posizione dell'imputato se l'appello e' proposto solo dal medesimo, salvo i casi espressamente consentiti dalla giurisprudenza (es. cambiamento della struttura del reato continuato). Qui la Corte d'appello ha aumentato l'aumento per la continuazione senza adeguata motivazione, violando il divieto.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Regola sui criteri di determinazione complessiva della pena in caso di continuazione; la Corte distrettuale ha fissato un aumento per la continuazione per il delitto di minaccia, ma non ha motivato adeguatamente il raddoppio rispetto alla prima decisione, rendendo il provvedimento viziato.
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 (Aiello)
Principio di separabilita' delle statuizioni di condanna: le pronunce di condanna che riguardano piu' reati sono idealmente scindibili per ciascun capo; l'annullamento relativo a un reato non incide automaticamente sugli altri capi di imputazione, che possono rimanere definitivi.
Giurisprudenza su reformatio in peius (es. Sez. 1, n. 26645/2019 Jerevija; Sez. 6, n. 15890/2013 Lleshi ecc.)
Orientamenti secondo cui il giudice dell'impugnazione puo' mutare la struttura del reato continuato senza violare il divieto di reformatio in peius solo se la modifica e' adeguatamente motivata (per es. quando cambia la qualificazione o la regiudicanda diventa quella piu' grave), e in ogni caso la motivazione deve giustificare un diverso aumento della continuazione. Nel caso in esame tale motivazione e' mancante.
Massime di principio
- In Cassazione non e' possibile rimettere in discussione la valutazione di merito sulle prove: la corte controlla la coerenza e logica della motivazione, non rivaluta i fatti.
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) impedisce al giudice d'appello di aggravare la posizione dell'imputato quando l'appello e' proposto solo da quest'ultimo, salvo che il mutamento della struttura della continuazione sia adeguatamente motivato secondo la giurisprudenza.
- Se il giudice d'appello aumenta la misura dell'aumento per continuazione rispetto al primo giudice, deve fornire una motivazione esplicita e congrua; l'assenza di motivazione puo' determinare l'annullamento anche se l'aumento complessivo non innalza la pena complessiva.
- Quando il vizio sanzionatorio riguarda un reato la cui prescrizione e' nel frattempo maturata, l'annullamento puo' essere pronunciato senza rinvio e il relativo capo puo' essere dichiarato estinto per prescrizione, eliminando la parte di pena corrispondente.
- Le condanne per piu' reati sono idealmente scindibili: l'annullamento di una parte della sentenza non invalida automaticamente le altre statuizioni di condanna che restano efficaci se non toccate dall'annullamento.
- Il ritardo nella denuncia o una prima dichiarazione diversa della persona offesa non determinano automaticamente l'inattendibilita' delle sue dichiarazioni; il giudice di merito valuta la coerenza con elementi oggettivi (es. certificato medico) e la plausibilita' delle spiegazioni.
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