Cassazione Civile, Ordinanza n. 28431/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Puglia che aveva respinto l'appello contro il rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2005, emesso dal Comune su immobili di proprietà regionale, iscritti in categoria D/07, dati in uso alla società in forza del contratto "ponte" per i servizi di trasporto ferroviario e automobilistico stipulato con la Regione Puglia. Con il primo motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente, o in subordine omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avesse reso percepibile il fondamento della decisione circa la presunta esistenza di una concessione di beni demaniali. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1992, lamentando che la CTR avesse erroneamente qualificato il rapporto tra Regione e società come concessorio, mentre si trattava di un rapporto obbligatorio di contratto di servizio, non riconducibile a concessione su aree o beni demaniali, con conseguente insussistenza del presupposto soggettivo dell'ICI in capo alla società.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente e sufficientemente intellegibile, mentre ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento ICI. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per il consolidamento successivo dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia o nullità della sentenza per motivazione mancante/solo apparente deve essere dedotto come error in procedendo, non cumulandolo indistintamente con il vizio di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
È il parametro per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è il mezzo corretto per censurare la totale omissione del provvedimento.
La completa omissione della pronuncia integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il presupposto ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; il termine "possesso" va letto in senso coerente con la disciplina del soggetto passivo e non come mera disponibilità materiale del bene.
Soggetto passivo ICI è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento; il mero titolare di un diritto personale di godimento non è passivo d'imposta.
Il diritto d'uso è diritto reale tipico, che consente al titolare di servirsi della cosa e di trarne i frutti per i bisogni propri e della famiglia, nei limiti propri della figura legale.
Il vincolo di incedibilità è un limite del diritto d'uso, ma non esclude la sua configurabilità in capo a soggetti diversi dalla persona fisica; in ogni caso non è descritto come limite di ordine pubblico insuperabile.
Il rinvio all'art. 981 c.c. consente di estendere al diritto d'uso il principio secondo cui il diritto va esercitato secondo la sua destinazione economica e natura del bene.
Viene richiamato come parametro, applicabile per rinvio anche al diritto d'uso, per delimitare l'esercizio del diritto rispetto alla natura e destinazione del bene.
È il contesto normativo del contratto ponte/contratto di servizio per il trasporto ferroviario e automobilistico cui erano strumentali gli immobili in contestazione.
Massime di principio
- In materia di ICI, il presupposto impositivo e la soggettività passiva devono essere ricostruiti alla luce della titolarità di un diritto reale sul bene; la mera disponibilità o detenzione in forza di un rapporto obbligatorio non basta a fondare l'imposta.
- Per distinguere un diritto reale di uso da un diritto personale di godimento occorre guardare al contenuto effettivo del rapporto: l'attribuzione del bene per una finalità specifica e strettamente strumentale al servizio, con obbligo di restituzione e senza piena e incondizionata disponibilità, depone per il diritto personale e non per il diritto reale tipico.
- La qualificazione giuridica del rapporto non dipende dal nomen iuris o dalla formula contrattuale, ma dal concreto assetto di poteri e limiti che le parti hanno inteso attribuire.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la ratio decidendi è intellegibile e consente la critica in cassazione, il vizio non sussiste.
- Nel ricorso per cassazione non è corretto cumulare in un unico motivo la denuncia di omessa pronuncia e quella di omessa motivazione, poiché si tratta di vizi ontologicamente distinti e soggetti a diverse censure ex art. 360 c.p.c.
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