Cassazione Civile, Sentenza n. 26289/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2004 per maggiori imposte IRES e IRAP e recupero IVA a seguito di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti (fatture emesse da società 'cartiere'). L'Ufficio contestava la deducibilità dei costi e la detrazione IVA, applicando sanzioni e interessi; questioni processuali relative all'utilizzabilità del PVC e dei relativi allegati prodotti tardivamente in primo grado sono state altresì dibattute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso ma ha accolto il quarto motivo relativo alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi. In particolare, ha ritenuto che l'Ufficio non abbia dimostrato che i costi dedotti fossero stati utilizzati direttamente per commettere reati; pertanto i costi devono essere considerati, in linea di principio, deducibili ai fini IRES/IRAP salvo verifica in sede di rinvio dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità richiesti dal TUIR. La pronuncia impugnata è cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla CTR dell'Abruzzo — sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per rideterminare le sanzioni e le spese. La decisione della CTR in tema di utilizzabilità dei documenti in appello (art. 58 d.lgs. 546/1992) e le conclusioni sulla soggettiva inesistenza ai fini dell'IVA non sono state accolte dalla Cassazione, salvo che il tema dei costi per le imposte dirette debba essere riesaminato al rinvio. La ripresa dell'IVA rimane distinta e non è stata annulata dalla decisione di cassazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7
La Corte ha chiarito che, pur essendo stato abrogato il comma 3, resta un residuo potere della commissione tributaria di acquisire elementi probatori (accessi, ispezioni, richieste agli organi dello Stato) nei limiti dei fatti dedotti dalle parti e quando indispensabile per la decisione
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Permette la produzione in appello di documenti nuovi o preesistenti al giudizio di primo grado; la Corte ha ritenuto ammissibile il deposito in appello del PVC e degli allegati ritualmente allegati all'atto di appello
Il raddoppio dei termini per l'accertamento si applica anche quando non è presentata denuncia, valutandosi l'esistenza di una violazione che imponeva la denuncia (es. fatture per operazioni soggettivamente inesistenti)
Legge n. 74 del 2000
Rilevata come norma che configura come reato l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, utile a qualificare la sussistenza dell'obbligo di denuncia
Legge n. 537 del 1993, art. 14 comma 4-bis (modificato dal d.l. n. 16/2012)
La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti ai fini delle imposte sui redditi (anche se l'acquirente è consapevole della frode) purché siano rispettati i principi del TUIR (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinazione), e ha stabilito che l'Ufficio non ha provato l'uso dei costi per commettere reati
TUIR (art. 109 e principi generali)
I requisiti di deducibilità (inerenza, competenza, certezza, determinazione) devono essere accertati dal giudice di rinvio prima di escludere la deducibilità dei costi
La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla presunta obbligatorietà di distinguere in fattura materie prime e lavorazione; la CTR aveva utilizzato tale considerazione solo come elemento probatorio a sostegno della ricostruzione sulla carenza di struttura delle società fornitrici
Codice di procedura civile, art. 115 comma 2
La censura sul richiamo a fatti 'non notori' è stata ritenuta infondata: le valutazioni sulla prassi commerciale erano utilizzate dalla CTR per corroborare il quadro probatorio
Costituzione, art. 111 e art. 35
Richiami di principio sul diritto di difesa e sul giusto processo; la Corte ha valutato che non sia stato violato il contraddittorio con il deposito in appello dei documenti preesistenti
Richiamato tra le norme comunque rilevanti in tema di accertamento fiscale e procedure correlate
Massime di principio
- Documenti preesistenti al giudizio di primo grado possono essere prodotti e valutati in appello ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 se regolarmente allegati all'appello; la loro ammissibilità non richiede un formale 'provvedimento di ammissione' come nel processo penale
- L'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 non esclude ogni potere istruttorio del giudice tributario: resta un residuo potere di acquisizione nei limiti dei fatti dedotti dalle parti e quando indispensabile per la decisione
- La distinzione tra detrazione/recupero IVA e deducibilità dei costi per imposte dirette è cruciale: la disciplina che consente la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti si applica alle imposte sul reddito (art.14, comma 4-bis) e non alla ripresa dell'IVA
- Per escludere la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette l'Amministrazione deve provare che i costi siano stati utilizzati direttamente per commettere reati; in assenza di tale prova i costi possono essere considerati deducibili, fermo il controllo dei requisiti del TUIR
- In sede di cassazione i motivi per omesso esame di fatto devono essere specifici: bisogna indicare il fatto storico omitted, la sua provenienza negli atti e la sua decisività; eccezioni generiche vengono dichiarate inammissibili
- Se la Cassazione accoglie un motivo che incide sulle imposte dirette, le sanzioni e le spese correlate vanno ricalcolate al giudice di rinvio, che dovrà anche esaminare i requisiti di deducibilità richiesti dalla normativa fiscale
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