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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26193/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2001 con recupero dell'IVA indebitamente detratta e dei costi indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP, nonché sanzioni e interessi, per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. La contestazione riguardava forniture effettuate da Metal Center s.r.l. (fornitrice ritenuta carente di struttura operativa e fiscalmente inesistente) e la presunta fraudolenza dell'operazione; la ricorrente contestava la qualificazione come fittizia e sosteneva di aver prodotto documenti provanti la non partecipazione alla frode o la non conoscenza del carattere fraudolento

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità dei motivi: il primo motivo (omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.) è stato ritenuto generico e privo della specificità richiesta, non essendosi riportato il testo dei documenti ritenuti non valutati; il secondo motivo (violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c.) è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione delle norme violate e perché si proponeva in realtà una rivalutazione dei fatti, vietata in sede di legittimità. Conseguentemente è rimasta ferma la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ammesso la deducibilità dei costi in presenza dei requisiti di competenza, effettività, inerenza, certezza e determinazione, ma aveva confermato la ripresa dell'IVA per mancata prova della non conoscenza del carattere fraudolento. Camel è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (€5.600,00) e soggetta all'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n.115/2002 ove dovuto

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

    menzionata testualmente nella sentenza

    Consente il gravame per omesso esame di fatto decisivo, ma richiede specificità: il ricorrente deve indicare con precisione i fatti e fornire il testo dei documenti ritenuti non esaminati per valutare la decisività

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    menzionata testualmente nella sentenza

    Consente il vizio per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; in cassazione il ricorrente deve indicare la norma violata, analizzarne il precetto e raffrontarlo con le affermazioni della sentenza impugnata

  • art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

    menzionata testualmente nella sentenza

    Imposta il principio di autosufficienza: il ricorso per cassazione deve riportare testualmente o in parte significativa i documenti prodotti nei gradi di merito che si assumono non valutati, pena l'irrilevanza della produzione

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    menzionata testualmente nella sentenza

    Prevede la possibilità del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se ricorrono i presupposti indicati

  • d.l. n. 137 del 2020, comma 8-bis, convertito con legge n. 176 del 2020

    menzionato come riferimento dell'oggetto (operazioni soggettivamente inesistenti)

    Normativa richiamata in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e conseguenze fiscali (recupero IVA, ecc.)

  • Cass. 21.05.2019, n. 13625 (giurisprudenza citata)

    menzionata testualmente nella sentenza

    Richiama l'esigenza di autosufficienza e la necessità di riportare i documenti in cassazione per consentire il vaglio di decisività

  • Cass. Sez. U. 28.10.2020, n. 23745 (giurisprudenza citata)

    menzionata testualmente nella sentenza

    Stabilisce l'onere di specificità del motivo che deduce violazione di legge: obbligo di indicare la norma, analizzarne il contenuto e confrontarla con le affermazioni della sentenza impugnata

  • Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019 (giurisprudenza citata)

    menzionata testualmente nella sentenza

    Ribadisce il divieto di riesaminare i fatti in sede di legittimità; la cassazione non è sede per rivalutazioni probatorie

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici: indicare la norma violata (per l'art. 360 n.3) o descrivere con precisione il fatto decisivo e riportare i documenti (per l'art. 360 n.5) è indispensabile; altrimenti il motivo è inammissibile
  • La regola di autosufficienza (art. 366 c.p.c.) impone di riportare nel ricorso per cassazione il testo integrale o parte significativa dei documenti che si assume non valutati in sede di merito
  • Non è possibile in Cassazione ottenere la rivalutazione dei fatti e della prova: i vizi dedotti devono concernere l'interpretazione del diritto o l'omesso esame di fatti decisivi adeguatamente specificati
  • Nelle contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, la ripresa dell'IVA può essere confermata se il contribuente non prova la mancata conoscenza del carattere fraudolento dell'operazione
  • I costi relativi a forniture sospette possono essere ammessi in deduzione se il contribuente dimostra i requisiti di competenza, effettività, inerenza, certezza e determinazione
  • Per difendersi efficacemente in sede di legittimità, il contribuente deve documentare puntualmente le proprie deduzioni già nei gradi di merito e riportare gli elementi decisivi nel ricorso per cassazione

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