Cassazione Civile, Sentenza n. 26193/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2001 con recupero dell'IVA indebitamente detratta e dei costi indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP, nonché sanzioni e interessi, per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. La contestazione riguardava forniture effettuate da Metal Center s.r.l. (fornitrice ritenuta carente di struttura operativa e fiscalmente inesistente) e la presunta fraudolenza dell'operazione; la ricorrente contestava la qualificazione come fittizia e sosteneva di aver prodotto documenti provanti la non partecipazione alla frode o la non conoscenza del carattere fraudolento
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità dei motivi: il primo motivo (omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.) è stato ritenuto generico e privo della specificità richiesta, non essendosi riportato il testo dei documenti ritenuti non valutati; il secondo motivo (violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c.) è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione delle norme violate e perché si proponeva in realtà una rivalutazione dei fatti, vietata in sede di legittimità. Conseguentemente è rimasta ferma la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ammesso la deducibilità dei costi in presenza dei requisiti di competenza, effettività, inerenza, certezza e determinazione, ma aveva confermato la ripresa dell'IVA per mancata prova della non conoscenza del carattere fraudolento. Camel è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (€5.600,00) e soggetta all'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n.115/2002 ove dovuto
Norme richiamate
art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
menzionata testualmente nella sentenza
Consente il gravame per omesso esame di fatto decisivo, ma richiede specificità: il ricorrente deve indicare con precisione i fatti e fornire il testo dei documenti ritenuti non esaminati per valutare la decisività
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
menzionata testualmente nella sentenza
Consente il vizio per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; in cassazione il ricorrente deve indicare la norma violata, analizzarne il precetto e raffrontarlo con le affermazioni della sentenza impugnata
art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
menzionata testualmente nella sentenza
Imposta il principio di autosufficienza: il ricorso per cassazione deve riportare testualmente o in parte significativa i documenti prodotti nei gradi di merito che si assumono non valutati, pena l'irrilevanza della produzione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
menzionata testualmente nella sentenza
Prevede la possibilità del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se ricorrono i presupposti indicati
d.l. n. 137 del 2020, comma 8-bis, convertito con legge n. 176 del 2020
menzionato come riferimento dell'oggetto (operazioni soggettivamente inesistenti)
Normativa richiamata in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e conseguenze fiscali (recupero IVA, ecc.)
Cass. 21.05.2019, n. 13625 (giurisprudenza citata)
menzionata testualmente nella sentenza
Richiama l'esigenza di autosufficienza e la necessità di riportare i documenti in cassazione per consentire il vaglio di decisività
Cass. Sez. U. 28.10.2020, n. 23745 (giurisprudenza citata)
menzionata testualmente nella sentenza
Stabilisce l'onere di specificità del motivo che deduce violazione di legge: obbligo di indicare la norma, analizzarne il contenuto e confrontarla con le affermazioni della sentenza impugnata
Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019 (giurisprudenza citata)
menzionata testualmente nella sentenza
Ribadisce il divieto di riesaminare i fatti in sede di legittimità; la cassazione non è sede per rivalutazioni probatorie
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici: indicare la norma violata (per l'art. 360 n.3) o descrivere con precisione il fatto decisivo e riportare i documenti (per l'art. 360 n.5) è indispensabile; altrimenti il motivo è inammissibile
- La regola di autosufficienza (art. 366 c.p.c.) impone di riportare nel ricorso per cassazione il testo integrale o parte significativa dei documenti che si assume non valutati in sede di merito
- Non è possibile in Cassazione ottenere la rivalutazione dei fatti e della prova: i vizi dedotti devono concernere l'interpretazione del diritto o l'omesso esame di fatti decisivi adeguatamente specificati
- Nelle contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, la ripresa dell'IVA può essere confermata se il contribuente non prova la mancata conoscenza del carattere fraudolento dell'operazione
- I costi relativi a forniture sospette possono essere ammessi in deduzione se il contribuente dimostra i requisiti di competenza, effettività, inerenza, certezza e determinazione
- Per difendersi efficacemente in sede di legittimità, il contribuente deve documentare puntualmente le proprie deduzioni già nei gradi di merito e riportare gli elementi decisivi nel ricorso per cassazione
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