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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26264/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA 2011 per operazioni soggettivamente inesistenti con MR Trade srl e MGK 2010 srl. I ricorrenti deducono quattro motivi: 1) nullità dell'atto per carenza di potere di firma del dirigente sottoscrittore; 2) vizio di motivazione della sentenza della CTR; 3) violazione delle regole e della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti (onere probatorio dell'Amministrazione e valutazione della consapevolezza del cessionario); 4) illegittima chiamata a rispondere dei soci accomandanti per IVA e sanzioni della società in accomandita semplice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto il quarto. In dettaglio: sul primo motivo la doglianza sulla carenza di potere di firma è stata ritenuta generica e, comunque, infondata alla luce della presunzione di legittimità degli atti e della giurisprudenza che ammette la sottoscrizione da parte di funzionario delegato di carriera (area terza). Sul secondo motivo la motivazione della CTR è stata ritenuta adeguata e superiore al minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.; sul terzo motivo la Corte ha richiamato il consolidato principio (anche di diritto comunitario) secondo cui l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà oggettiva del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza o la conoscibilità da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione in una evasione IVA; la CTR aveva fornito adeguate argomentazioni e indizi sulla natura 'cartiera' dei fornitori e sugli indici personali (es. acquisti sottocosto) che avrebbero dovuto mettere in guardia il contribuente; la sentenza penale di assoluzione non ha efficacia automatica nel processo tributario e la relativa produzione in cassazione per provare fatti di merito è inammissibile. Sul quarto motivo la Corte ha accolto la censura: i soci accomandanti non possono essere chiamati direttamente a rispondere delle obbligazioni tributarie della società di persone salvo le eccezioni previste dall'art. 2313 c.c.; l'avviso impugnato riguarda esclusivamente l'IVA e non un accertamento di maggior redditi imputabili ai soci. Conseguentemente la sentenza della CTR è cassata limitatamente al quarto motivo e rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione per nuovo giudizio e per decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma invocata per le censure di legittimità; la Corte verifica l'ammissibilità e la specificità dei motivi di ricorso per cassazione (es. difetto di specificità rende il motivo inammissibile).

  • art. 111 Cost.

    Fornisce il parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione; la motivazione della sentenza di merito deve raggiungere tale soglia per non essere nulla.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in tema di contenuto della motivazione: la mancanza o estrema concisione della motivazione può determinare la nullità della sentenza se impedisce di individuare il thema decidendum e le ragioni del dispositivo.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Norma del rito tributario richiamata per l'adeguatezza della motivazione e per i limiti del sindacato di legittimità nel processo tributario.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1

    d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1

    Normativa richiamata in relazione a profili di responsabilità penale e fiscale (contestazione di frode); la Corte ricorda che il processo tributario segue regole autonome di prova rispetto a quello penale.

  • artt. 2313 e 2318 c.c.

    Art. 2313 limita la responsabilità del socio accomandante alle quote conferite e non autorizza i creditori sociali a agire direttamente contro l'accomandante; art. 2318 disciplina l'atto di costituzione della società e gli effetti verso terzi; la Corte ha utilizzato tali disposizioni per escludere la responsabilità diretta dei soci accomandanti per l'IVA della società.

  • Corte di Giustizia UE, Kittel C-439/04 e altre pronunce (Bonik C-285/11, Ppuh C-277/14, Mahagèben C-80/11 e C-142/11)

    C-439/04, C-285/11, C-277/14, C-80/11, C-142/11

    Principi comunitari sul contrasto all'evasione dell'IVA: l'Amministrazione deve dimostrare la fittizietà del fornitore e l'esistenza di indizi oggettivi e specifici che rendessero conoscibile o conoscibile con ordinaria diligenza l'inserimento dell'operazione in una frode; tali principi sono adottati e declinati dalla Cassazione in termini di onere probatorio.

  • Giurisprudenza di legittimità nazionale richiamata (es. Cass. n. 22810/2015, Cass. n. 9851/2018, Cass. n. 21105/2017)

    Cass. n. 22810/2015; Cass. n. 9851/2018; Cass. sez. un. n. 21105/2017

    Giurisprudenza civile che chiarisce: 1) la validità degli atti dell'Agenzia si presume salvo prova contraria sulla mancanza di appartenenza del sottoscrittore o usurpazione di poteri; 2) i criteri di ripartizione dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti; 3) principi sulle prove e sulla buona fede del contribuente.

Massime di principio

  • La presunzione di legittimità degli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate impone che chi contesta la validità della sottoscrizione provi specificamente l'assenza di appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio o l'usurpazione dei poteri; la mera richiamata generica di principio è inammissibile in cassazione.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale' ex art. 111 Cost.: la sentenza di merito è nulla solo se manca la motivazione essenziale, è apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile; argomentazioni ben esposte e un ratio decidendi intellegibile sono sufficienti.
  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione ha l'onere di provare non solo la fittizietà oggettiva del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici, che il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere, con ordinaria diligenza, l'inserimento dell'operazione in una frode (indici personali e operativi rilevanti, acquisti sottocosto, assenza di struttura, ecc.).
  • Una sentenza penale di assoluzione non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario; nel contenzioso tributario operano limiti probatori diversi e possono essere utilizzate presunzioni semplici che non avrebbero sostenuto una condanna penale.
  • Nei giudizi di cassazione non è ammessa la produzione di sentenze penali al solo fine di comprovare fatti di merito: questioni di fatto non deducibili in sede di legittimità restano estranee al controllo di Cassazione.
  • I soci accomandanti non sono direttamente responsabili per le obbligazioni tributarie della società in accomandita semplice salvo le deroghe tassative; l'IVA accertata come imposta della società non equivale automaticamente a un'asserita maggiore imputazione di reddito ai soci.
  • In pratiche simili, se l'Amministrazione fornisce indizi attendibili e specifici sulla natura cartiera del fornitore e su elementi che avrebbero dovuto mettere in allerta il cessionario, l'onere si sposta sul contribuente che dovrà provare di aver adottato la diligenza massima esigibile per non essere coinvolto nella frode.

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