Cassazione Civile, Sentenza n. 26278/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2008 per operazioni soggettivamente inesistenti e presunta frode carosello. La controversia verteva su (i) la qualificazione delle società fornitrici come 'cartiere' (società fittizie) e (ii) l'onere della prova circa la consapevolezza della contribuente circa la partecipazione alla frode, nonché sulla responsabilità patrimoniale dei soci accomandanti della società in accomandita semplice rispetto all'IVA e alle sanzioni contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza della CTR Lazio in relazione a tali profili, rinviando la causa alla CTR in diversa composizione. In sintesi: (a) ha rilevato un errore di diritto della CTR nell'aver posto a carico del contribuente l'onere di provare la propria buona fede senza che l'Amministrazione avesse provato, con elementi oggettivi e specifici, non solo la fittizietà dei fornitori ma anche la consapevolezza (o la conoscibilità mediante ordinaria diligenza) della frode da parte del destinatario; (b) ha ritenuto fondato il motivo relativo agli artt. 2313 e 2318 c.c., affermando che il socio accomandante non può essere fatto direttamente responsabile per le obbligazioni tributarie della società, salvo fattispecie di deroga; (c) ha respinto il primo motivo relativo a presunta nullità per carenza di motivazione (la motivazione è risultata adeguata al minimo costituzionale) e ha dichiarato assorbito il quarto motivo. La CTR dovrà riesaminare la vicenda alla luce dei principi di diritto indicati e decidere anche sulle spese processuali.
Norme richiamate
Costituzione italiana
Stabilisce il 'minimo costituzionale' della motivazione; la sentenza impugnata è stata ritenuta conforme a tale requisito, quindi non nulla per carenza motivazionale.
artt. 132, comma 2, n.4; art. 360 c.p.c.
Richiamati i principi sulla motivazione e sui vizi che possono dar luogo a nullità; il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale e di vizi evidenti dal testo della sentenza.
Decreto legislativo n. 546 del 1992
Rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili; applicabilità dei principi civili di motivazione e procedura al processo tributario.
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato dai ricorrenti nella censura sulla normativa penale/tributaria; la Corte, tuttavia, ha incentrato la decisione sui principi probatori IVA e sul corretto riparto dell'onere della prova, più che su specifiche disposizioni penali.
Affermata la regola per la società in accomandita semplice: il socio accomandante è responsabile delle obbligazioni sociali nei limiti della quota versata e, di norma, non può essere aggredito direttamente dai creditori sociali (compreso l'Erario) per l'IVA della società, salvo le eccezioni previste dall'ordinamento.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
sent. Kittel (C‑439/04); Bonik (C‑285/11); Ppuh (C‑277/14); Mahagèben e David (C‑80/11 e C‑142/11)
Principio secondo cui, in tema di IVA, l'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare non solo la fittizietà del fornitore ma anche la conoscenza o la conoscibilità, da parte del destinatario, della frode; tali elementi possono fondare una presunzione semplice che impone poi al contribuente di dimostrare la sua buona fede.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (varie pronunce)
es. Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 27555/2018; Cass. n. 15369/2020; Cass. n. 21105/2017
Confermate e declinate a livello nazionale le regole sul riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione deve provare l'alterità/fittizietà e la conoscenza/conoscibilità della frode; se lo fa, il contribuente deve provare di aver adottato la diligenza massima esigibile per non essere coinvolto.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni 'soggettivamente inesistenti' per IVA, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia, con elementi oggettivi e specifici, che il destinatario conosceva o avrebbe dovuto conoscere (usando l'ordinaria diligenza) la partecipazione alla frode.
- Non è ammesso uno spostamento automatico dell'onere probatorio sul contribuente: solo dopo che l'Amministrazione ha fornito indizi attendibili che giustificano una presunzione di conoscenza della frode, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e la diligenza adottata.
- Gli indici rilevanti possono essere sia relativi alla società fornitrice (es. assenza di sede, mancata iscrizione, omessi versamenti) sia attinenti alla sfera conoscibile dell'acquirente (es. anomalie nelle modalità commerciali, prezzi o flussi che appaiono incongrui rispetto al mercato).
- Nel caso di società in accomandita semplice (sas), i soci accomandanti non sono, di norma, direttamente perseguibili per le obbligazioni tributarie della società oltre la quota conferita; l'Erario deve agire nei limiti previsti dalla legge e non può automaticamente imputare l'IVA evasa ai soci accomandanti.
- Per difendersi in casi analoghi, il contribuente deve documentare le verifiche effettuate sul fornitore (es. visura camerale, esistenza della sede, contratti, tracciabilità dei pagamenti, ripetitività e razionalità economica delle operazioni) e dimostrare di avere adottato la diligenza massima esigibile.
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