Cassazione Penale, Ordinanza n. 07178/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di un reato di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sulla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non dimostrassero adeguatamente la contraffazione e che fosse necessario rivalutare il compendio probatorio. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione quanto all'elemento soggettivo della ricettazione e all'omessa prova della sua estraneità al reato presupposto, lamentando che non fosse stata dimostrata la sua partecipazione al concorso nel reato a monte. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze generiche e dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo riproponeva questioni di fatto già esaminate e disattese dalla Corte di merito, che aveva fondato l'accertamento anche su verifiche dirette dei militari operanti e su riscontri tecnici delle case produttrici circa l'autenticità dei marchi. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo era privo di specificità perché reiterava censure già respinte dai giudici di merito sulla base degli elementi di prova acquisiti e in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma implicata dal riferimento al reato di ricettazione e al suo elemento soggettivo; la Corte non ne offre una lettura autonoma, ma richiama il consolidato orientamento sulla valutazione degli indizi e della consapevolezza della provenienza illecita.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già scrutinati in modo congruo dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico: è inammissibile se si limita a riprodurre doglianze già respinte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
- In tema di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta dagli elementi probatori raccolti nel giudizio di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale valutazione una lettura alternativa del compendio probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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