Cassazione Penale, Ordinanza n. 01490/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, per quanto qui rileva, la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per evasione e aveva negato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza di appello, contestando due profili: da un lato l'affermazione di responsabilità per il fatto di evasione, dall'altro la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura sostanziale mirava a valorizzare la distanza dell'allontanamento dal luogo di detenzione e a sostenere la minima offensività della condotta. La Corte rileva però che i motivi erano generici, meramente oppositivi e sostanzialmente reiterativi di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito; quanto al primo motivo, lo reputa manifestamente infondato perché la distanza dal luogo di detenzione è irrilevante rispetto alla configurazione del fatto, e perché la ricostruzione dell'episodio risultava corroborata dalle dichiarazioni della moglie del ricorrente, trovata fuori casa, nonché dal ritrovamento dell'imputato alle 23:35 all'interno di un bar distante circa due chilometri dall'abitazione. Quanto alla particolare tenuità, la Corte esclude la minima offensività anche e soprattutto in ragione dei precedenti specifici dell'imputato, ritenuti indice di abitualità della condotta e quindi ostativi al beneficio.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta è ostativa per abitualità, desunta anche da precedenti specifici dello stesso autore.
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato dalla giurisprudenza citata come esempio di precedente specifico rilevante ai fini della valutazione dell'abitualità della condotta.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre censure già esaminate e motivate nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi.
- Ai fini dell'inammissibilità del ricorso per evasione, è manifestamente infondata la censura che pretenda di escludere il fatto valorizzando la sola distanza del luogo di ritrovamento dal luogo di detenzione, se la ricostruzione probatoria dimostra comunque l'allontanamento non autorizzato.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è esclusa quando il comportamento dell'autore presenta carattere abituale, e tale abitualità può essere desunta dalla commissione di precedenti reati della stessa indole, anche se previsti da norme diverse ma accomunati da elementi fondamentali e dalle medesime condizioni oggettive e motivazionali.
- La valutazione della minima offensività non può essere compiuta in modo astratto, ma deve tener conto del complessivo quadro fattuale e dei precedenti specifici dell'imputato, ove questi integrino un indice ostativo alla non punibilità.
Come è indicizzato
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