Cassazione Civile, Ordinanza n. 20631/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero delle somme erogate alla società debitrice nell’ambito di operazioni di sconto su fatture poi rimaste insolute. Il saldo negativo dei rapporti di anticipi era stato riversato sul conto corrente intrattenuto tra le parti. La società e i soci avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo e, in appello, avevano sostenuto che le somme pretese fossero già oggetto di contestazione in altro giudizio relativo all’anatocismo, lamentando così una duplicazione della pretesa. In cassazione, con un unico motivo, hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c., assumendo che i saldi negativi dei conti anticipi fossero mere evidenze contabili prive di autonomia giuridica rispetto al conto corrente e, quindi, inidonee a costituire titolo o prova scritta per il ricorso monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse in parte infondata nel merito, poiché l’operazione di sconto conserva la propria natura di operazione a credito e, se la fattura resta insoluta, ciò non elimina il diritto di credito della banca/finanziatore. Soprattutto, però, ha rilevato che il motivo introduceva per la prima volta in cassazione una questione nuova, non esaminata nei precedenti gradi di merito: nei giudizi di merito la difesa aveva riguardato la pretesa duplicazione rispetto a un’altra causa sull’anatocismo, mentre in cassazione era stata prospettata l’asserita inidoneità dei saldi dei conti anticipi a fondare il decreto ingiuntivo. Poiché il giudizio di legittimità non può essere investito di questioni nuove, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La Corte ha escluso che, nel caso concreto, la doglianza sulla mancanza di titolo/prova scritta potesse essere esaminata in cassazione, perché costituiva una questione nuova non dedotta nei gradi di merito; inoltre ha implicitamente confermato che il credito derivante dall’operazione di sconto può fondare la tutela monitoria se sorretto dalla relativa documentazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere esaminate questioni nuove, ossia non trattate nei precedenti gradi di merito, anche se inserite nel perimetro della medesima vicenda sostanziale.
- L’operazione di sconto su fatture conserva natura di operazione creditizia: l’insoluto della fattura non estingue il diritto di credito dell’istituto o del soggetto scontante verso il debitore originario.
- Ai fini del ricorso per decreto ingiuntivo, la contestazione sulla natura contabile delle poste deve essere specificamente dedotta nei gradi di merito; in cassazione non può essere introdotta una diversa doglianza sul presupposto probatorio del credito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
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