Sentenza del 27/08/2020 n. 478 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
DPR 633/72. IVA per operazioni soggettivamente inesistenti. Frodi carosello. Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava la legittimità della detrazione IVA operata dalla E C Srl su fatture emesse dalla M N S.r.l., ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti e inserite in un meccanismo di 'frode carosello'. L'Ufficio sosteneva che la M N S.r.l. fosse un soggetto interposto o 'missing trader' che non versava l'IVA, e che la E C Srl fosse consapevole o comunque avrebbe dovuto essere consapevole della frode (elementi indiziari: mancanza di struttura della M N S.r.l., modalità di pagamento anomale, presunti prezzi di rivendita iniqui). La E C Srl ha prodotto fatture, bonifici tracciabili, fatture di rivendita e documentazione che dimostrava l'effettivo sostenimento dei costi e una marginalità di rivendita.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona aveva accolto il ricorso della E C Srl. L'Agenzia ha proposto appello; la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria non avesse assolto al proprio onere probatorio in ordine alla consapevolezza o partecipazione della E C Srl alla frode carosello: mancavano elementi indiziari di gravità, precisione e concordanza atti a dimostrare la connivenza del cessionario. La CTR ha valorizzato i pagamenti tracciabili, le prove di effettiva consegna e rivendita, la congruità dei prezzi rispetto alle quotazioni di mercato e l'assenza di elementi che provassero che le somme pagate dalla E C Srl fossero state utilizzate per finanziare gli acquisti esteri della M N S.r.l. Pertanto l'IVA non è stata recuperata dalla E C Srl e le spese sono compensate.
Norme richiamate
DPR 633/1972, art. 54 comma 2 e comma 3
L'Amministrazione può dimostrare la falsità delle fatture anche mediante indizi idonei a formare una presunzione semplice (cfr. art. 2727 c.c.); se tale prova è raggiunta, l'onere probatorio passa al contribuente. Gli atti ispettivi nei confronti di altri soggetti possono essere utili per provare l'inesistenza delle operazioni.
DPR 633/1972, art. 21 settimo comma
Se il cedente/prestatore emette fattura per operazioni inesistenti l'imposta è dovuta in capo a chi ha emesso la fattura. La norma mira a preservare il sistema di rivalsa e detrazione dell'IVA; tuttavia tale previsione per l'imposta a debito non esclude la necessità di valutare l'elemento psicologico per la detrazione da parte del cessionario.
Norma richiamata dall'Ufficio per rettificare dichiarazioni e segnalare anomalie contabili; citata nel procedimento ispettivo come base formale dell'accertamento, ma la sua applicazione non solleva l'Amministrazione dall'onere di provare gli elementi della frode nei confronti del cessionario.
Massime di principio
- Onere della prova: spetta all'Amministrazione finanziaria provare preliminarmente la sussistenza della frode e, in particolare, la consapevolezza o la prevedibilità dell'operatore acquirente circa la frode; la prova può essere anche presuntiva ma deve avere carattere di gravità, precisione e concordanza.
- Presunzioni utili: elementi che possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti sono, tra gli altri, la totale assenza di struttura operativa del fornitore, mancanza di capitale e dipendenti, omissione del versamento IVA da parte del fornitore, pagamenti e flussi anomali che non si giustificano con l'attività commerciale normale, e prezzi di acquisto/vendita fortemente difformi dal mercato.
- Prova contraria del cessionario: una volta allegati elementi indiziari significativi dall'Amministrazione, il cessionario può difendersi fornendo documentazione che dimostri l'effettiva esecuzione delle operazioni (fatture di rivendita, pagamenti tracciabili), rapporti contrattuali o corrispondenza commerciale, congruità dei prezzi rispetto al mercato e l'assenza di benefici economici derivanti dalla frode.
- Diligenza richiesta: l'operatore deve adottare la diligenza ex ante commisurata alla sua qualifica e alle circostanze. Ciò significa effettuare le verifiche elementari sulla controparte (esistenza, posizione IVA, struttura economica, corrispondenza di prezzi) quando vi sono elementi che destano sospetto; la mancata verifica in presenza di evidenti anomalie può far sorgere l'obbligo probatorio negativo per il contribuente.
- Documentazione chiave: per difendersi efficacemente il contribuente dovrebbe conservare e produrre documenti quali contratti, ordini d'acquisto, corrispondenza (email, fax), prove di pagamento tracciabili, documenti di trasporto, fatture di rivendita e comparazioni di prezzo rispetto a listini/quotazioni di mercato.
- Valutazione complessiva: il giudice valuta singolarmente e complessivamente gli elementi indiziari prodotti dall'Amministrazione e la documentazione contraria del contribuente; l'accertamento dell'inesistenza soggettiva richiede un convincimento fondato su un quadro probatorio complessivamente rilevante.
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